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Ordinanza — n. 17384/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses customs appeal due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17384/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against customs rectification orders extinguished after the plaintiff companies formally withdrew their lawsuit. Although the lower court had partially accepted the tax authority's appeal, the plaintiffs voluntarily abandoned the case on April 9, 2026, after having paid the disputed duties. Consequently, the court dismissed the proceedings and ordered the parties to share litigation costs equally under discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A lawsuit is extinguished upon the plaintiff's withdrawal, and the court may order equal cost sharing between parties.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings cost sharing customs rectification discretionary power amministrazione delle dogane ricupero di diritti doganali ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30148/2025
391, comma 1, c.p.c., interamente compensate(Cass. n. 30148/2025).
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Testo completo

!Numero registro generale 22115/2024Numero sezionale 4441/2026Numero di raccolta generale 17384/2026Data pubblicazione 01/06/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina-Maria Perrino Presidente Dazi doganali –royalties – rinun-cia al ricorso –estinzione del giu-Gianluca Grasso Consigliere dizioGiovanni Galasso ConsigliereRaffaella Brogi Consigliere AC26.5.2026Cron. R.G.N.22115/2024Luigi D’Alessandro ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 22115/2024 proposto da:BIANCHI C. TRASPORTI INTERNAZIONALI S.r.l., in persona delprocuratore Vincenzo Rovelli, LEVI’S FOOTWEAR ACCESSORIESSWITZERLAND S.A., in persona del legale rappresentante RobertoCarnabuci, e VALBIANCHI S.r.l., in persona del legale rappresentanteVincenzo Rovelli, tutte rappresentate e difese dall’avv.

FabrizioVismara- ricorrenti -controNumero registro generale 22115/2024Numero sezionale 4441/2026Numero di raccolta generale 17384/2026Data pubblicazione 01/06/2026AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 726/2024, depositata il 7/3/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 maggio 2026dal consigliere Luigi D’Alessandro.Rilevato che:1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 726/2024 fu accolto parzialmente l’appello propostodall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Como che aveva accoltoil ricorso introduttivo delle società indicate in epigrafe avverso dueprocessi verbali di rettifica e constatazione di illeciti doganali.2. Avverso la sentenza d’appello le indicate società hanno propostoricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui l’Agenzia delle doganee dei monopoli ha resistito con controricorso.Considerato che:1.

In data 9 aprile 2026 le ricorrenti hanno depositato una nota in cui,premesso di aver provveduto al pagamento dei diritti doganali dellebollette doganali oggetto dei processi verbali di rettifica econstatazione impugnati nel presente giudizio, hanno dichiarato dirinunciare al ricorso.2. Va quindi dichiarato estinto il giudizio, mentre, pur in assenza diaccettazione della rinuncia, le spese del presente giudizio di legittimitàpossono essere, nell’esercizio del potere discrezionale assegnato aNumero registro generale 22115/2024Numero sezionale 4441/2026Numero di raccolta generale 17384/2026Data pubblicazione 01/06/2026questa Corte dall’art. 391, comma 1, c.p.c., interamente compensate(Cass. n. 30148/2025).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensainteramente tra le parti le relative spese.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino