Cassation court dismisses tax appeal due to heirs' late withdrawal before chamber session.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished because the appellant's heirs withdrew their appeal before the chamber session. Although the opposing tax agency failed to file a defense, the heirs formally renounced the proceedings during the session. The court ruled that such a withdrawal is a unilateral act that immediately terminates the case without requiring acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A party's withdrawal from a cassation appeal before the chamber session extinguishes the proceedings unilaterally, and no ruling on litigation costs is necessary when the opposing party merely appears as a resistant without filing a defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a, Greppi Alberto e Greppi Elena, rappresentati e difesidall’avvocato Donato Di Giorgio-ricorrenti-controAgenzia Delle Entrate – Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n.950/2019 depositata il 19/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1 Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributariadi 2° grado del Piemonte respingeva l’appello proposto da Greppi Francoavverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto ilricorso del contribuente in relazione ad alcune delle cartelle oggettodell’intimazione impugnata, rigettandolo per il resto e, al contempo,accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, in relazione ad una cartella,Numero registro generale 11401/2020Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 17371/2026Data pubblicazione 01/06/2026ritenendo che essa non fosse prescritta.2 Avverso siffatta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a cinque motivi.3 L’Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) non ha depositatodifese, limitandosi a costituirsi tardivamente per l’eventuale discussione inpubblica udienza del ricorso.4 In prossimità dell’adunanza, di sono costituiti, in prosecuzione, glieredi del ricorrente, meglio indicati in epigrafe, rinunciandocontestualmente al ricorso e alle relative domande.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo gli eredi delricorrente, costituitisi in prosecuzione, rinunciato al ricorso e alle relativedomande.1.1 La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).1.2 Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).1.3 Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.1.4 Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite exart.391 4° comma c.p.c., in considerazione della mera veste di resistentedella controparte, che non ha svolto difese (cfr.
Cass. n. 10695/25).1.5 Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàNumero registro generale 11401/2020Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 17371/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr.
Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del16/4/2026.Il PresidenteUgo Candia