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Ordinanza — n. 17329/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment due to new substantive ground regarding taxable surface calculation methodology.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17329/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal by the municipality against a regional tax commission decision, which had previously rejected the taxpayer's claims. The taxpayer argued in the first instance only for a lack of motivation in the tax notices, but introduced a new substantive complaint regarding the calculation methodology for the taxable surface in the second instance. The court ruled that this new argument was admissible because it addressed the validity of the tax assessment itself rather than just the formal motivation, leading to the annulment of the lower court's judgment and a rejection of the original tax claims.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A new substantive ground challenging the calculation methodology of a tax assessment in the second instance is admissible if it concerns the validity of the administrative act rather than merely the formal motivation of the first-instance notice.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility new ground second instance substantive vs formal motivation taxable surface calculation annulment of tax decision lite in materia di contribuzioni pubbliche stima fiscale immobiliare decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.
Art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
art. 112 c.p
artt. 113 c.p
3, c.p.c., la violazionedegli artt. 113 c.p.c., 70 e 73 d.lgs.
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Testo completo

re, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggero Mollo, comein atti domiciliato;RICORRENTECONTROBORGHI PAOLAINTIMATAavverso la sentenza n. 1413/18 della Commissione TributariaRegionale del Veneto, pubblicata in data 11 dicembre 2018;udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1. Con sentenza n. 1413/18, pubblicata in data 11 dicembre2018, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto haaccolto l’appello di Paola Borghi, quale erede di Davide Zanca,Numero registro generale 18598/2019Numero sezionale 4488/2026Numero di raccolta generale 17329/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza n. 2/16 della Commissione TributariaProvinciale di Rovigo, con la quale erano stati rigettati i ricorsi -separatamente proposti dal contribuente e poi riuniti- avversocinque avvisi di accertamento TARSU, annualità 2007/11,aventi ad oggetto un immobile per il quale era stata dichiaratauna superficie -146 m²- inferiore rispetto a quella -302 m²-rilevata dall’amministrazione.2.

Il Comune di Gaiba ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento aquattro motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. Paola Borghi non si è costituita in giudizio, rimanendointimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimentonei limiti specificati in appresso.2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato la nullità dellasentenza impugnata, per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546del 1992, in quanto, con i ricorsi intentati in primo grado, poiriuniti, era stata dedotta, quale unica ragione di doglianza, lacarenza di motivazione degli avvisi di accertamento, mentre, insecondo grado, era stata veicolata nel vaso processuale unanuova ed inammissibile censura, inerente alla metodologiautilizzata dall’amministrazione per il calcolo della baseimponibile, che non poteva essere individuata -a dire dellaparte contribuente- in relazione alla superficie calpestabiledell’immobile.Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., ha prospettato la nullità dellaNumero registro generale 18598/2019Numero sezionale 4488/2026Numero di raccolta generale 17329/2026Data pubblicazione 01/06/2026sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la corte regionale veneta aveva omesso di pronunciarsisull’eccezione di inammissibilità, per novità, delle censure cheerano state articolate, ex adverso, in secondo grado.3.

I motivi -esaminabili congiuntamente per la correlazionedelle questioni sulle quali sono incentrati- sono fondati.3.1. I giudici di secondo grado, infatti, pur avendo datoespressamente atto dell’unico motivo addotto a sostegno deiricorsi proposti davanti alla Commissione Tributaria Provincialedi Rovigo, relativo alla carenza di motivazione degli avvisi diaccertamento, e della sua infondatezza, hanno accoltoparzialmente l’appello sotto il profilo -non oggetto di censuranel corso del giudizio di primo grado- del criterio di calcolo dautilizzare per la determinazione della base imponibile (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 4 e 5).3.2.

Il processo tributario, tuttavia, è caratterizzatodall’introduzione della domanda sub specie di impugnazionedell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n.23326/13, Cass. n. 15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autoritàgiudiziaria adita è tenuta ad esaminare esclusivamente queivizi specificamente addotti a sostegno del ricorso, nonpotendo, ex officio, prendere in considerazione ragioni diverserispetto a quelle allegate, anche se risultanti ex actis, dareputare estranee al thema controversum (cfr. Cass. n.14798/25). I motivi di impugnazione, infatti, sono funzionalialla denuncia di invalidità dell’atto impugnato, che, sebbenericondotta dal legislatore nel novero delle nullità, si riferisce adipotesi di annullabilità, perché l’atto, ancorché definito nullo, èdestinato, ad onta del nomen juris, a produrre effetti come sefosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione eNumero registro generale 18598/2019Numero sezionale 4488/2026Numero di raccolta generale 17329/2026Data pubblicazione 01/06/2026divenire definitivo, se l’interessato non propone ricorso davantial giudice tributario (cfr.

Cass. n. 18448/15 e, nello stessosenso, Cass. n. 12313/18). Il ricorso -che contribuisce, insiemealla pretesa esercitata dall’amministrazione, a circoscriverel’ambito del contenzioso- è delimitato, come è possibileevincere dall’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi diimpugnazione, che, originariamente dedotti, costituiscono lacausa petendi della domanda di annullamento (cfr. Cass. n.21759/11, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 19616/18), nonmodificabile, tramite nova, in appello, non essendo possibiledare corpo a nuovi temi di indagine o formulare nuovedomande o eccezioni non rilevabili d’ufficio (cfr.

Cass. n.16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n. 27562/18). Leeccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse si riferisce il divietosancito dall’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, correlato a quello,operante già in primo grado, di prospettare nuovi motivi diimpugnazione- sono tutte quelle -definite “eccezioni in sensostretto”- attraverso le quali il contribuente faccia valere unfatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva oestintiva della pretesa fiscale, da non confondere con leeccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente acontestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesatributaria o, specularmente, la fondatezza delle censurearticolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed allequali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati-rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributario(cfr.

Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 eCass. n. 8805/24). Non è consentita, invero, la prospettazionedi una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quellaab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motiviNumero registro generale 18598/2019Numero sezionale 4488/2026Numero di raccolta generale 17329/2026Data pubblicazione 01/06/2026aggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamentealla disamina delle ragioni di invalidità specificamenteillustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in sensostretto (cfr.

Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n.16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti icasi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto ilprofilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza,nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., inquesto senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunceinerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto dielementi formali, per incompetenza o per violazione di normeche disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioniin senso stretto, nell’ambito delle quali, più in generale, sonodestinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di unprovvedimento emesso all’esito di un procedimentoaccertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopopreviste dalla legge).3.3.

Ebbene, nella vicenda in esame, la questione relativa alcriterio di calcolo della base imponibile, con riferimento,segnatamente, alla superfice tassabile, oltre a tratteggiarenuovi temi di indagine, sul piano fattuale, rispetto all’unicaragione di doglianza articolata in prime cure, attinente allacarenza di motivazione degli avvisi di accertamento, haintrodotto un tema del tutto nuovo anche sotto il profilodell’invalidità degli atti impugnati, non più attinente al pianoformale della motivazione, ma a quello sostanziale dellapretesa impositiva e dei criteri attraverso i quali era statacompiutamente determinata.4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto nei limiti predetti, essendo fondati ilNumero registro generale 18598/2019Numero sezionale 4488/2026Numero di raccolta generale 17329/2026Data pubblicazione 01/06/2026primo ed il secondo motivo e dovendo considerarsil’assorbimento degli altri (con i quali il ricorrente ha dedotto: -ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 113 c.p.c., 70 e 73 d.lgs. n. 507 del 1993 e 1,commi 645 e 647, legge n. 147 del 2013, essendo statoreputato non assolto l’onere probatorio inerente alla superficietassabile ed essendo stata applicata alla fattispecie la disciplinadettata per la TARI; -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,consistente nella determinazione della superficie tassabile -adopera dell’amministrazione- in virtù delle risultanzeplanimetriche catastali); per l’effetto, la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione ai motivi accolti; nonoccorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensidell’art. 384, secondo comma, c.p.c., può essere decisa nelmerito, con il rigetto degli originari ricorsi proposti dalcontribuente.5.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, in relazione ai due gradi di merito ed algiudizio di legittimità, con la precisazione che, relativamente alprimo grado, l’ammontare dovuto è stato calcolato tenendoconto della proposizione separata dei ricorsi e della successivariunione, nonché della sostanziale sovrapponibilità dellequestioni in essi illustrate. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo diricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta glioriginari ricorsi; condanna l’intimata alla refusione delle spesedi lite in favore del ricorrente, liquidandole: -quanto ai giudiziNumero registro generale 18598/2019Numero sezionale 4488/2026Numero di raccolta generale 17329/2026Data pubblicazione 01/06/2026di primo grado, in euro 4.200,00 per compensi, oltre accessoricome per legge; -quanto al giudizio di secondo grado, in euro2.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge; -quanto al giudizio di legittimità, in euro 2.000,00 per compensied in euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.Il PresidenteGiuseppe Lo Sardo