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Decreto — n. 17274/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17274/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17274/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ocato Giuseppe Cro-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-nonchéAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 4201/2025 depositata il 06/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 17274/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4201/2025 depositata il 06/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva;

Parole chiave

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partecipazione alla procedura obbligo di comparizione all'udienza terzo non implicato procedimento in contumacia omissione di soccorso omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva;
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Testo completo

ocato Giuseppe Cro-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-nonchéAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 4201/2025 depositata il 06/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva;

P.Q.MNumero registro generale 466/2026Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17274/2026Data pubblicazione 01/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/05/2026.Il consigliere delegato