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Decreto — n. 17271/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17271/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17271/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controBille' Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cardile-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia, sez.st. di Messina, n. 4183/2023 depositata il 11/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 17271/2026 — snciv · Corte di Cassazione: di Messina, n. 4183/2023 depositata il 11/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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versamento dell'anticipo delle spese condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario spese di difesa spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controBille' Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cardile-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia, sez.st. di Messina, n. 4183/2023 depositata il 11/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 21981/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17271/2026Data pubblicazione 01/06/20262.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/05/2026.Il consigliere delegato