Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a deceased sole proprietorship, challenged a second-instance tax court ruling but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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46 (C.F.PNBNNZ46S22F158H) già titolare della ditta individuale RI.FO.TRAS. diPanebianco Nunzio con sede in Messina, via Maregrosso n. 14, P.IVA00298170838, oggi cessata, rappresentato e difeso dall'Avv. GianfilippoCeccio (C.F.: CCCGFL69L12G234V – pec:avv.gianfilippoceccio@pec.giuffre.it - fax 090/695025) del Foro di Messina,elettivamente domiciliato in Roma, Via del Gesù 62, presso lo studiodell'Avv. Luigi Ragno, (C.F.: RGNLGU62A02F158C – pec:luigiragno@pec.giuffre.it - fax 06/69765499),-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DISICILIA N.4355/2024 depositata il 06/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 1233/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 17251/2026Data pubblicazione 01/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea Antonio Salemme