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Decreto — n. 17251/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 17251/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a deceased sole proprietorship, challenged a second-instance tax court ruling but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation forty day period proposed judgment costs compensation spese di esecuzione restituzione di prestazioni complementari compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

46 (C.F.PNBNNZ46S22F158H) già titolare della ditta individuale RI.FO.TRAS. diPanebianco Nunzio con sede in Messina, via Maregrosso n. 14, P.IVA00298170838, oggi cessata, rappresentato e difeso dall'Avv. GianfilippoCeccio (C.F.: CCCGFL69L12G234V – pec:avv.gianfilippoceccio@pec.giuffre.it - fax 090/695025) del Foro di Messina,elettivamente domiciliato in Roma, Via del Gesù 62, presso lo studiodell'Avv. Luigi Ragno, (C.F.: RGNLGU62A02F158C – pec:luigiragno@pec.giuffre.it - fax 06/69765499),-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DISICILIA N.4355/2024 depositata il 06/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 1233/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 17251/2026Data pubblicazione 01/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea Antonio Salemme