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Ordinanza — n. 17243/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, remands case for separate expense liquidation per established procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17243/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that ordered them to pay litigation costs. The taxpayer argued the lower court violated procedural codes by issuing a single global sum for expenses without distinguishing between out-of-pocket costs and professional fees. The court agreed, citing consistent precedent that requires judges to itemize expenses and provide specific reasons for any reductions, thereby remanding the case for a proper calculation.

Regesto Legislator

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Art. 91, 132, 118, 156 c.p.c.; Art. 111 Cost.: In proceedings for litigation costs, the judge must liquidate the amount separately distinguishing between expenses and fees, and cannot issue a global sum without specifying the two items or providing adequate motivation for any reduction.

Parole chiave

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litigation costs liquidation separate itemization requirement tax agency appeal procedural violation remand for re-liquidation professional fees calculation Cassation review recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 cod.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
civ., dell’art. 132, secondo comma,num.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 118 disp.
Art. 156 c.p.c.
civ., dell’art. 156cod.
Art. 111, comma 6 Cost.
civ., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, num.
Art. 75 disp. att. c.p.c.
Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione delle norme citate, oltre che dell’art. 75 disp.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
proc.civ., dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art.
Art. 3 d.m. n. 55/2014
546/1992, dell’art. 3 d.m. n. 55/2014, conriferimento al medesimo canone censorio.3.
art. 91 cod. proc. civ
Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2365/2024
con ordinanza n. 25910 depositata il 14 ottobre 2019 questa Corte accoglieva il ricorso proposto da “La Galassia S.R.L.” avverso la sentenza n. 1556/1/2017 della Commissione tributaria regionale del Molise e cassava detta pronuncia, con rinvio al Giudice regionale, stabilendo che la Commissione doveva regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio, giacchè il dispositivo della citata pronuncia («nulla sulle spese»), motivato valorizzando unicamente il fatto che l'appellato non si era costituito, si basava su di una circostanza irrilevante ai fini della disciplina delle spese di lite, mentre «Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass.
Cass. 23919/2020
Cass. 20935/2017
Cass. 18905/2017
Cass. 19623/2016
Cass. 24890/2011
Cass. 27268/2025
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1556/2021 R.G.
Cass. 19718/2025
Cassation annuls appeal order revoking trial court judgment due to lack of proof regarding defendant's knowledge of proceedings.
Cass. 22762/2023
Italian Court dismisses appeal against conviction for receipt of stolen goods due to procedural defects and lack of specific grounds.
Cass. 727/2023
Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Cass. 4689/2018
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Testo completo

ntroAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimate -avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA PUGLIA n. 3116/2022, depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Svolgimento del processoCon sentenza n. 3116/2022, depositata il 22/11/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado di Puglia, pronunciando in sede dirinvio, ha condannato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione al pagamento, in favore di Antonio Miccoli, delle speseNumero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026giudiziali, liquidate per il primo grado in “complessivi €2.500,00 oltreaccessori come per legge”, per il secondo grado in “complessivi €4.000,00oltre accessori come per legge”, per il giudizio di legittimità in complessivi“€3.500,00 oltre accessori come per legge”, infine per il giudizio di rinvioin “complessivi €2.000,00 oltre accessori come per legge”.Contro la sentenza Antonio Miccoli propone ricorso per cassazione,articolato in due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate – Riscossione restano intimate.Motivi della decisione1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 156cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.2. Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione delle norme citate, oltre che dell’art. 75 disp. att. cod. proc.civ., dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 3 d.m. n. 55/2014, conriferimento al medesimo canone censorio.3.

Con entrambi i motivi si censura la statuizione sulle spese, per averla CGT effettuato una liquidazione complessiva per grado, senza indicare icriteri di quantificazione delle spese né distinguere tra esborsi e compensie neppure motivare la (peraltro) significativa riduzione dei compensirichiesti dalla parte.3.1. I motivi sono fondati e vanno accolti.3.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, "in tema di speseprocessuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della partesoccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e deglionorari del giudizio, deve liquidare l'ammontare separatamente, conconseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo,priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire ilNumero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispettodelle relative tabelle" (Cass. 2365/2024; 23919/2020; 20935/2017;18905/2017; 19623/2016; 24890/2011).3.3.

Inoltre, in presenza di nota specifica prodotta dalla partevittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione deicompensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dareadeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da luioperata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risultadagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra ilminimo ed il massimo delle tariffe (così, da ultimo, Cass. 27268/2025;19718/2025; in precedenza, v. anche Cass. 22762/2023; 727/2023;4689/2018).3.4.

A tali obblighi la Corte di merito non ha assolto, avendo compiutouna liquidazione globale dei compensi, che non dà conto della distinzionetra esborsi e compensi, oltre ad aver omesso di motivare le ragioni per cuisi è discostata, in modo significativo, dalla quantificazione delle speseoperata dalla parte già nel ricorso in riassunzione (riprodotto - nella partedi interesse – nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio diautosufficienza).3.5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia per la liquidazionedelle spese dei pregressi gradi di giudizio in conformità ai principi suenunciati ed in base all’attività difensiva effettivamente svolta, nonché perla disciplina delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 11841/2023Numero sezionale 4667/2026Numero di raccolta generale 17243/2026Data pubblicazione 01/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO