Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by the General Attorney of the State, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, L. Gestioni Immobiliari S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
esentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controL s Gestioni Immobiliari S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Casciani unitamenteall’avvocato Ugo Franceschetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.594/2025 depositata il 12/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25083/2025Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 17242/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 31/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO