Cassation court allows appeal against tax court's dismissal due to lack of specific appeal reasons and unreasoned cost award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed Maria Giardina's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of her claim regarding judicial cost compensation. While the Court found the first ground for inadmissibility unfounded because the appeal implicitly challenged the legal basis of the first-instance decision, it held the third ground valid due to the first-instance judge's failure to provide any reasoning for the cost award. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case for a new examination of the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d.lgs. n. 546/1992; Art. 342 c.p.c.: In tax proceedings, an appeal is admissible if it implicitly challenges the legal foundation of the contested decision, and a lack of specific reasoning for a cost award constitutes a ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ontroCOMUNE DI CANICATTI’- intimato -avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLASICILIA n. 3193/2022, depositata il 12/4/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Svolgimento del processoCon sentenza n. 3193/2022, depositata il 12/4/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile, per difetto dispecificità, l’appello di Maria Giardina avverso la decisione della CTP dicompensare le spese giudiziali.Numero registro generale 27499/2022Numero sezionale 4666/2026Numero di raccolta generale 17241/2026Data pubblicazione 01/06/2026Contro la sentenza Maria Giardina propone ricorso per cassazione,articolato in tre motivi ed illustrato con memoria, mentre il Comune diCanicattì resta intimato.Motivi della decisione1.
Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ.,in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCGT dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello dellaricorrente avverso la statuizione di primo grado sulle spese.1.1. La censura è fondata.1.2. Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi diappello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con lamotivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest'ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazionedelle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente,dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass.32954/2018; 9083/2017).1.3.
Pertanto, “ai fini della specificità del motivo non è causa diinammissibilità la ripresa, anche pedissequa, delle argomentazioni deimotivi già esposti in primo grado”. Ciò che, infatti, l'art. 342 c.p.c. l’art. 53d.lgs. n. 546 del 1992 richiedono è “la identificazione dei passaggi dellasentenza appellata oggetto di critica, delle argomentazioni volte aspiegare gli errori del provvedimento impugnato e delle ragioni e deglielementi per una diversa ricostruzione. Che poi a tali effetti possapervenirsi con una ripresa, anche pedissequa, di quanto esposto nell'attodifensivo del grado precedente, non rileva se ciò è idoneo a criticare,costruttivamente, la sentenza appellata” (in termini, Cass. 5161/2020).1.4.
In conclusione, la riproposizione, a supporto dell'appello propostodal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimentoimpositivo, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diNumero registro generale 27499/2022Numero sezionale 4666/2026Numero di raccolta generale 17241/2026Data pubblicazione 01/06/2026primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal d.lgs.n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in talegiudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo divizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass.30525/2018; 1200/2016; 3064/2012).1.5.
Nel caso di specie, la lettura dell'atto d'appello (riprodotto dallaricorrente in ossequio al principio di autosufficienza) consente di superarela denunciata inammissibilità dello stesso per difetto di specificità deimotivi, avendo compiutamente esplicitato le ragioni del gravame,consistite nella illegittima compensazione delle spese del giudizio di primogrado, priva di motivazione e contraria al disposto degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si censura ilvizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992,dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp.proc. civ., per omessa o apparente motivazione alla base della dichiaratainammissibilità dell’appello.3.
Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91, 92 cod. proc.civ., dell’art. 2233 cod. civ., nonché dell’art. 4 D.M. 55/2014, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non aver la CTRaccolto l’appello sul presupposto che il giudice di primo grado avessecompensato le spese giudiziali in difetto di motivazione ed in violazionedelle norme citate.3.1. La censura è fondata.3.2. La CTP di Agrigento ha, in effetti, compensato le spese del gradodirettamente in dispositivo, in difetto del minimo passaggio motivazionale,sicché l’appello avrebbe dovuto essere accolto, per omessa motivazionedella statuizione appellata.Numero registro generale 27499/2022Numero sezionale 4666/2026Numero di raccolta generale 17241/2026Data pubblicazione 01/06/20264.
La sentenza della CTR va, dunque, cassata, in relazione ai motiviaccolti, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia, anche per la disciplina delle spese del presente grado dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO