Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by Raffaele Sgambato and Enrico Ceriana, challenged a second-instance tax court ruling against the Revenue Agency, which was defended by the General State Attorney. The court ruled that the statutory silence on a request for decision constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
entante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Sgambato unitamenteall’avvocato Enrico Ceriana, elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avv. Raffaele Sgambato, sito in Roma, via Aurora 43 (tel.06/85.56.71.11, fax 06/85.56.73.36)-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DIEMILIA ROMAGNA N.1117/2024 depositata il 17/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14129/2025Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 17236/2026Data pubblicazione 01/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea Antonio Salemme