Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, representing the municipality of Santa Margherita Ligure, had not acted to contest the lower court's ruling by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case closure results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Giamportoneunitamente all’avvocato Fabrizio Di Maria-ricorrente-controCOMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Coratellaunitamente all’avvocato Marco Sarteschi-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ligurian.64/2022 depositata il 25/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19736/2022Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 17230/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 30/05/2026Antonella Dell'Orfano