Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Tax Court judgment extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. The respondent, the Italian Revenue Agency, argued that the silence constituted a formal waiver of the right to contest the lower court's ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual offset of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato Luca Donadio-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Direzione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DICALABRIA N.3021/2023 depositata il 20/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoNumero registro generale 10946/2024Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 17228/2026Data pubblicazione 01/06/2026riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea Antonio Salemme