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Ordinanza — n. 17125/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding gambling tax evasion on non-compliant computers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17125/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a second-instance tax court ruling that upheld customs sanctions for gambling tax evasion. The lower court correctly identified that the taxpayer's computers facilitated access to non-compliant gambling sites and that the technical expert report substantiated the alleged illegal activity starting in August 2017. The Supreme Court affirmed the dismissal because the appellate judge had explicitly addressed all arguments raised by the taxpayer, thereby ruling out any omission of pronouncement on the contested issues.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 12, n. 5 D.Lgs. 472/1997: The Court of Cassation dismisses an appeal alleging omission of pronouncement when the appellate court has explicitly addressed all arguments raised by the parties, even if it deems them absorbed by other grounds.

Parole chiave

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omessa pronuncia giudice di appello imposta scommesse evasion fiscale computer non conformi Corte di Cassazione spese legali giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 646, della l. 23 dicembre 2014, n. 190
12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso Costantino De Tommaso deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degliNumero registro generale 15022/2025Numero sezionale 4564/2026Numero di raccolta generale 17125/2026Data pubblicazione 31/05/2026artt.
Artt. 57 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione degliNumero registro generale 15022/2025Numero sezionale 4564/2026Numero di raccolta generale 17125/2026Data pubblicazione 31/05/2026artt. 57 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.
Art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
546 e dell’art. 7 della l.
Art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997
civ.,per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi in ordine alla nullità delprovvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs.
Art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.È vero, infatti, che non sussiste alcun automatismo applicativo dell’art. 96,terzo comma, cod.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
De Tommaso chiedeva ladecisione del ricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 112 cod. proc. civ
civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi in ordine alla nullità delprovvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione e/o falsaapplicazione dell’art.
art. 380 bis cod.proc. civ
civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.È vero, infatti, che non sussiste alcun automatismo applicativo dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27551 del 23/10/2024
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Testo completo

enzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 331/03/25 depositata il 10/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 331/03/25 del 10/02/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguitoADM) avverso la sentenza n. 873/04/23 della Corte di giustizia tributariadi primo grado di Cosenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso diCostantino De Tommaso nei confronti di un avviso di accertamento perNumero registro generale 15022/2025Numero sezionale 4564/2026Numero di raccolta generale 17125/2026Data pubblicazione 31/05/2026mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno2017.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’imposta di cui all’art.art. 1, comma 646, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, è stata recuperatain relazione a due personal computer in dotazione al bar gestito dalricorrente e non conformi alla vigente normativa, in quanto consentivanol’accesso a siti di giochi e scommesse non conformi alla normativa vigentein materia.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di ADM evidenziando che:

a) erasostanzialmente incontestato che i personal computer rinvenuti in sede diaccesso erano adibiti all’effettuazione di giochi e scommesse in evasionedell’imposta unica;

b) la data di presunto inizio dell’attività illecita erastata fatta correttamente risalire al 13 agosto 2017 anche in ragione dellaperizia tecnica effettuata sulle apparecchiature, non avendo rilevanza ilcontratto stipulato con Multigioco s.r.l.;

c) l’utilizzazione della menzionataperizia non integrava un eccezione nuova inammissibile in appello, macorroborava quanto già contestato da ADM in primo grado;

d) le sanzionierano dovute e debitamente motivate.2. Il sig. De Tommaso impugnava la sentenza della CGT2 con ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.3. ADM resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del13/12/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 12/01/2026 il sig. De Tommaso chiedeva ladecisione del ricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso Costantino De Tommaso deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degliNumero registro generale 15022/2025Numero sezionale 4564/2026Numero di raccolta generale 17125/2026Data pubblicazione 31/05/2026artt. 57 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 7 della l. 27luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 omesso di considerare che ADMaveva fornito, solo in sede contenziosa, giustificazioni ulteriori e distinterispetto a quelle poste a fondamento dell’originario atto impositivo.

Inparticolare, si sostiene che la produzione in sede di appello della periziadella SOGEI rappresenterebbe «un nuovo elemento argomentativo eprobatorio a fondamento della pretesa tributaria, destinato ad ampliare emodificare sostanzialmente la motivazione dell’atto originariamenteimpugnato».1.1. Con la PDA il giudice delegato ha affermato, in contrario, che «ildivieto di proporre nuove eccezioni in appello, ai sensi dell'art. 57, comma2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non è violato dalle argomentazionidell'Amministrazione finanziaria che neghi la sussistenza dei fatticostitutivi del diritto dedotto dal contribuente, trattandosi di mere difesenon soggette a preclusione processuale».

In quest’ottica «l’allegazionedella perizia tecnica eseguita da SOGEI (…) si pone come meraesplicitazione, con dati tecnici, degli elementi utilizzati dall’Agenzia delleDogane per argomentare – più diffusamente che in primo grado –sull’inidoneità del contratto a dimostrare la data di inizio della messa adisposizione dei PC per la connessione telematica a siti internet di giochionline».1.2. Il motivo è infondato, dovendo convenirsi con quanto affermatonella proposta di definizione anticipata.1.3. Non è dubbio che non sia possibile integrare o modificare in sedeprocessuale la motivazione già adottata con l’atto impositivo (cfr.

Cass. n.39808 del 14/12/2021; Cass. n. 6103 del 30/03/2016). Tuttavia, nel casodi specie, la perizia prodotta dall’Ufficio costituisce un mezzo istruttorioconfermativo e non modificativo della pretesa, atteso che la stessa haconsentito alla CGT2 di ritenere la fondatezza della data di decorrenzaNumero registro generale 15022/2025Numero sezionale 4564/2026Numero di raccolta generale 17125/2026Data pubblicazione 31/05/2026della ripresa già originariamente indicata nel contesto dell’avviso diaccertamento, senza che si sia spostata a ritroso tale data.1.4.

In altri termini, ADM non ha modificato l’originaria pretesa di cuiall’atto impositivo chiedendo il pagamento dell’imposta unica per il periodoantecedente al 13/08/2017, ma, anche a seguito del deposito della periziaSOGEI, ha mantenuto fermi i termini del recupero, utilizzando dettaperizia come un elemento istruttorio a conferma della correttezza dellapropria impostazione.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi in ordine alla nullità delprovvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,avendo il ricorrente chiesto fin dal ricorso introduttivo l’applicazione delcumulo giuridico.2.1.

La PDA ha ritenuto manifestamente infondato il motivo in quanto,da un lato, la soluzione negativa di una richiesta di parte è implicita nellacostruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la dettadomanda, e, dall’altro, la previsione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n.472 del 1997 è estranea al diritto doganale.2.2. Il Collegio condivide la proposta e ritiene il motivo infondato.2.3. Invero, la CGT2 si è soffermata lungamente - oltre che sugli altrimotivi di appello - anche sulla legittimità delle sanzioni comminate alcontribuente, previamente affermando che «Non meritano condivisione, evanno quindi, rigettati, i motivi di ricorso non esaminati, in quanto ritenutiassorbiti» (pag. 6 della sentenza impugnata).2.4.

Il giudice di appello - indipendentemente dalla formula concisaadoperata - ha, dunque, statuito espressamente in ordine a tutti i rilieviproposti dal ricorrente, sicché il motivo deve ritenersi infondato, nonpotendo configurarsi l’omessa pronuncia denunciata.Numero registro generale 15022/2025Numero sezionale 4564/2026Numero di raccolta generale 17125/2026Data pubblicazione 31/05/20262.5. Invero, è noto, che il vizio di omessa pronuncia ricorre ove ilgiudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda osull'eccezione sottoposta al suo esame, in ciò distinguendosi dal vizio diomessa motivazione, che presuppone che un esame della questioneoggetto di doglianza vi sia stato (da ultimo, Cass. n. 27551 del23/10/2024), così come avvenuto nel caso di specie.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella lite di euro 50.400,00.3.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.È vero, infatti, che non sussiste alcun automatismo applicativo dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., tuttavia nel caso di specie si configuraall’evidenza la colpa grave del ricorrente, in ragione della evidenteinfondatezza dei motivi proposti, involgenti, peraltro, questioni nécontroverse, né complesse.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e allasomma di euro 4.300,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deiNumero registro generale 15022/2025Numero sezionale 4564/2026Numero di raccolta generale 17125/2026Data pubblicazione 31/05/2026presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli