Cassation court quashes regional tax court decision for failing to verify habitual business activity continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision which had accepted the taxpayer's appeal regarding tax assessment notices. The Regional Court incorrectly assumed the taxpayer's business activity was continuous based on formal registration and a single property sale, ignoring the lack of habitual professional activity. The Court ruled that the lower court failed to examine whether the taxpayer actually engaged in habitual economic activity, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The principle of non-objection applies to facts, not documents, and the tax notion of business exercise requires habitual professional activity regardless of organizational requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-controAntognozzi Paola, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Panunziunitamente all’avvocato Bruno Pettinari-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.248/01/17 depositata il 04/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 248/01/17 del 04/04/2017, la Commissionetributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto da Paola Antognozzi avverso la sentenza n. 43/01/11 dellaCommissione tributaria provinciale di Macerata (di seguito CTP), cheaveva rigettato il ricorso della contribuente nei confronti di due avvisi diaccertamento per IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2007 e 2008.Numero registro generale 25956/2017Numero sezionale 4558/2026Numero di raccolta generale 17114/2026Data pubblicazione 31/05/20261.1.
Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvisi diaccertamento erano stati emessi in ragione del disconoscimento dellosvolgimento di attività d’impresa da parte della contribuente, la qualeaveva affittato l’azienda dalla stessa precedentemente esercitata allaPadav s.r.l., così cessando la propria attività imprenditoriale.1.2. La CTR accoglieva l’appello della sig.ra Antognozzi evidenziandoche:
a) dai fatti acquisiti agli atti di causa (variazione dell’attività diimpresa con indicazione della nuova attività esercitata a seguito dell’affittodell’azienda; successiva alienazione di altro fabbricato nella disponibilitàdell’appellante; regolare ottemperanza agli obblighi fiscali riconnessi alladisciplina dell’IVA), sostanzialmente incontestati da AE, emergeva lacontinuità dell’attività d’impresa con restringimento della stessa a seguitodell’affitto dell’azienda;
b) la nozione tributaristica dell’eserciziodell’impresa non coincideva con quella commerciale, prescindendo dalrequisito dell’organizzazione;
c) non erano state illustrate le ragioni per lequali la sig.ra Antognozzi avrebbe dovuto simulare lo svolgimento effettivodell’attività imprenditoriale piuttosto che la sua cessazione.2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.3. Paola Antognozzi resisteva con controricorso e depositava memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto incontestatala documentazione prodotta dalla contribuente a seguito di ordinanzaistruttoria del giudice di primo grado.1.1.
Il motivo è infondato.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Il principio di noncontestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti,Numero registro generale 25956/2017Numero sezionale 4558/2026Numero di raccolta generale 17114/2026Data pubblicazione 31/05/2026determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento allesole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazioneavviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi edè rimessa all'apprezzamento del giudice di merito» (Cass. n. 17261 del26/06/2025).
Invero, in ordine alla produzione documentale vi è soltantol'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso (Cass. n. 3022 del08/02/2018).1.3. Orbene, la CTR si è puntualmente conformata ai superiori principidi diritto, in quanto, affermando che la documentazione prodotta non èstata contestata da AE, si riferisce all’evidenza al mancatodisconoscimento di detta documentazione, nonché dei fatti in essarappresentati.1.4. La circostanza che l’Ufficio abbia ritenuto irrilevante taleproduzione documentale in quanto i fatti in essa rappresentati nonsarebbero idonei a dimostrare l’esistenza dello svolgimento dell’attivitàimprenditoriale da parte della sig.ra Antognozzi non attiene alla correttaapplicazione del principio di non contestazione, ma alla valutazione delladocumentazione e alle conseguenze giuridiche che vengono tratte dai fattiin essa rappresentati.2.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2082 cod. civ.,dell’art. 55 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delleImposte sui Redditi - TUIR) e degli artt. 4 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR erroneamente ritenuto losvolgimento dell’attività d’impresa da parte della sig.ra Antognozzi anchesuccessivamente all’affitto dell’azienda a Padav s.r.l.2.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi chesono stati oggetto di discussione tra le parti, fatti indicati specificamenteNumero registro generale 25956/2017Numero sezionale 4558/2026Numero di raccolta generale 17114/2026Data pubblicazione 31/05/2026dalla difesa erariale (mancanza di organizzazione imprenditorialeconseguente all’affitto dell’azienda; numero esiguo degli immobili gestiti;mancanza di documentazione contabile attestante l’esercizio dell’attivitàimprenditoriale; dichiarazione del coniuge della sig.ra Antognozzi;mancato versamento dell’IVA) e non esaminati dalla CTR.2.2.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la lorostretta connessione, sono complessivamente fondati.2.3. Va prima di tutto evidenziato, richiamando la recente Cass. n.30895 del 03/12/2024, che «in tema di IVA, la nozione di esercizio diimpresa commerciale non coincide con quella civilistica, ma va ricavatadalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva delConsiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerenteall'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento diun bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere distabilità (cfr.
Cass. 5 dicembre 2014, n. 25777; cfr. anche 12 aprile 2006,n. 8583). D’altronde, l'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 peresercizio di impresa intende l'esercizio per professione abituale, ancorchénon esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., nonché delledi impresa, prescindendo dunque dal requisito organizzativo, checostituisce elemento qualificante ed indispensabile per la configurazionedell'impresa commerciale agli effetti civilistici (ex multis cfr. Cass., 6ottobre 2011, n. 20443). Ciò porta conclusivamente ad affermare ilconsolidato principio, secondo il quale ai fini Iva la nozione civilistica equella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per ilrequisito della necessità dell'“organizzazione”, indispensabile per il dirittocivile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspettodella “professionalità abituale”, anche se non esclusiva, dell'attivitàeconomica svolta (vedi Cass., 6 aprile 2017, n. 8982)».Numero registro generale 25956/2017Numero sezionale 4558/2026Numero di raccolta generale 17114/2026Data pubblicazione 31/05/20262.3.1.
Analoga nozione vige in tema di imposte dirette, posto che «lanozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincidecon quella civilistica, giacché l'art. 51 del d.P.R. 917/1986 intende cometale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delledi impresa, e prescinde dal requisito organizzativo, esigendo soltanto chel'attività svolta sia contrassegnata dalla professionalità abituale» (Cass. n.19237 del 07/11/2012; Cass. n. 15021 del 15/07/2020.2.4. Ne consegue che, prescindendosi dal requisito dell’organizzazione,occorre verificare in concreto se il soggetto eserciti un’attività economicaper la quale, a fronte dell’erogazione di servizi o della fornitura di beni,venga fornita una controprestazione quale corrispettivo e che l’esercizio ditale attività rivesta il carattere di abitualità e della professionalità,dovendosi escludere atti isolati ed occasionali di produzione o dicommercio (Cass. n. 9461 del 18/04/2018).2.5.
Nel caso di specie, la CTR si è soffermata unicamente sullairrilevanza del requisito della organizzazione, ma ha omesso di esaminarela sussistenza di un esercizio abituale dell’attività economica da parte dellasig.ra Antognozzi, accontentandosi - oltre che del dato formaledell’iscrizione nel registro delle imprese - della semplice effettuazione diun’unica operazione di cessione di immobile e della gestione dei canoni diaffitto dell’azienda, senza valutare se tali attività fossero effettivamentesufficienti ai fini dell’esistenza del requisito dell’abitualità e professionalità.2.6.
Quanto alle considerazioni finali del giudice di appello in ordinealla sostanziale irrilevanza fiscale dello svolgimento dell’attività d’impresada parte della sig.ra Antognozzi, le stesse non integrano un’autonomaratio decidendi, ma costituiscono mere considerazioni argomentative voltea supportare la coincidenza tra la realtà formale evincibile dalla iscrizionedella contribuente nel registro delle imprese e la realtà sostanziale dellosvolgimento effettivo di attività imprenditoriale, risultando peraltro delNumero registro generale 25956/2017Numero sezionale 4558/2026Numero di raccolta generale 17114/2026Data pubblicazione 31/05/2026tutto opinabili a fronte della esigenza che gli obblighi fiscali sianopuntualmente adempiuti nel rispetto delle formalità e delle scadenzepreviste dalla legge e che non vengano posti in essere comportamentifraudolenti (cfr., sul punto, Cass. n. 31972 del 06/12/2019 e Cass. n.29767 del 15/11/2019 emesse nei confronti della società affittuarial’azienda della sig.ra Antoniozzi).3.
In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso,rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiviaccolti e va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli