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Ordinanza — n. 17035/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling tax debt and sanctions prescribe separately under ten and five years respectively.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17035/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision which had merged the prescription terms for tax debts and sanctions into a single five-year period. The tax agency argued that the ordinary ten-year prescription rule should apply to tax debts, while the lower court insisted on a unified five-year term for both principal debts and penalties. The court ruled that tax debts prescribe over ten years, whereas sanctions and interest prescribe over five years, rejecting the lower court's application of a single unified term.

Regesto Legislator

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Art. 20 d.lgs. n. 472/1997; Art. 2948 c.c.: Tax debts prescribe in ten years while sanctions and interest prescribe in five years, establishing distinct prescription periods for principal obligations and accessory penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax prescription period sanction prescription term unified prescription rule ten year limitation five year limitation tax debt collection accessory obligations

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Quanto alle sanzioni e agli interessi, premesso che l’art. 20,comma 3, del d.lgs.
Art. 2948 c.c.
Art. 2953 c.c.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termineconcesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fareapplicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudizialedivenuto definitivo».2.2.
Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
art. 2953 c.c
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termineconcesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fareapplicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudizialedivenuto definitivo».2.2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23397/2016
Cass. n. 9906/2018
Cass. n. 11800/2018
Cass. n. 12200/2018
Cass. n. 33213/2023
Cass. n. 8297/2020
Cass. n. 16232/2020
Cass. n. 25716/2020
Cass. n. 4385/2025
Cass. n. 12346/2025
Cass. n. 11555/2018
Cass. n. 11555/2018; n.32308/2019; n.
Cass. n. 32308/2019
Cass. n. 10547/2019
Cass. n. 12740/2020
Cass. n. 20638/2021

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Testo completo

a Generale dello Stato- ricorrente -controABATE Vincenzo;- intimato -avverso la sentenza n. 1591/19/2018 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata data 19/02/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. Lucio Luciotti.Numero registro generale 27298/2018Numero sezionale 4549/2026Numero di raccolta generale 17035/2026Data pubblicazione 30/05/20261. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una intimazionedi pagamento relativo a due cartelle di pagamento emesse nei confronti diVincenzo Abate, amministratore dello Studio Medico Abate e Partners(cessato), per omesso versamento di ritenute alla fonte per gli annid’imposta 2001 e 2002 e relative sanzioni, la CTR della Campania con lasentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’Ufficio avverso lasfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che il termine di prescrizionedell’obbligazione tributaria e di quella accessoria relativa alle sanzioni nonpotesse che essere unica, ovvero di cinque anni come previsto dall’art. 20del d.lgs. n. 471 del 1997.2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a un motivo, cui non replica l’intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2946 c.c. censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il creditoper imposte si prescrivesse nel termine quinquennale.2. Il motivo è fondato e va accolto.2.1. In tema di prescrizione di tributi le Sezioni unite di questa Cortenella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delleSezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018, Cass.n. 33213/2023, n. 8297/2020, n. 16232/2020, n. 25716/2020, n.4385/2025, n. 12346/2025), hanno affermato che «Il principio, di caratteregenerale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito peropporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque diriscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dellairretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, aisensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni mododenominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossioneNumero registro generale 27298/2018Numero sezionale 4549/2026Numero di raccolta generale 17035/2026Data pubblicazione 30/05/2026coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entratedello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioniamministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosìvia.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termineconcesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fareapplicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudizialedivenuto definitivo».2.2. Secondo il citato orientamento giurisprudenziale, quindi, lamancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili icrediti d’imposta (per imposte dirette e IVA), senza incidere sul relativotermine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non siaper essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegueche nel caso di specie la CTR ha correttamente interpretato tale principioritenendo soggetto a prescrizione quinquennale i crediti erariali, il cuitermine prescrizionale è chiaramente decennale, ad eccezione delle sanzionie degli interessi che, invece, si prescrivono in cinque anni (Cass. n. 12740del 2020, in motivazione;

Cass. n. 7486 del 2022, non massimata).2.3. Si è ribadito in numerose pronunce di questa Corte che «conriferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap e Iva, il diritto alla riscossione deitributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in sensocontrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più brevetermine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioniperiodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi inrelazione a ciascun anno d’imposta (cfr. Cass. n. 11555/2018; n.32308/2019; n. 10547/2019; n. 12740/2020; n. 20638/2021; n.8713/2022;

Sez. U n. 8500/2021).2.4. Quanto alle sanzioni e agli interessi, premesso che l’art. 20,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e moltochiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata siNumero registro generale 27298/2018Numero sezionale 4549/2026Numero di raccolta generale 17035/2026Data pubblicazione 30/05/2026prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l’art. 2948, primocomma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramenteche «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciòche deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questaCorte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie,derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine didieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplinaspecificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, sela definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionaleirrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione dicinque anni, previsto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, attesoche il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valerel'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioninon può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell’ipotesi diesistenza del giudicato (cfr.

Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass.n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019,citata dalla ricorrente). In materia di interessi dovuti per il ritardonell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito,integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale esuscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine diprescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod.civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n.12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione siadelle sanzioni che degli interessi).3.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento delmotivo di ricorso e la causa rinviata alla CGT2 della Campania che rivaluteràla vicenda processuale alla stregua dei su esposti principi e provvederàanche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MNumero registro generale 27298/2018Numero sezionale 4549/2026Numero di raccolta generale 17035/2026Data pubblicazione 30/05/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe FUOCHI TINARELLI