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Ordinanza Interlocutoria — n. 16930/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case to notify heirs of deceased administrator.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16930/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal and remanded the case for new notification to the heirs of the deceased administrator. The lower court had recognized the administrator's standing to contest tax claims, but the appellant argued the administrator lacked standing due to the company's bankruptcy. The court ruled that since the administrator is deceased and the heir has renounced the inheritance, the case must be remanded to notify the proper legal successors.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a party dies before the judgment and the heir renounces the inheritance, the case must be remanded to notify the legal successors to ensure proper standing.

Parole chiave

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deceased party standing heir renunciation remand for notification tax administrator liability bankruptcy proceedings legal succession procedural standing assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione n. 15377/2020
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Testo completo

ntato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-controLORENZI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PANARITIunitamente all’avvocato MATTEO GUERRI-controricorrente-nonché controCOMPONENTS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, LORENZI VASCO, EUROPEANCOMPONENTS SPA, FISMAR SPA in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 14185/2024Numero sezionale 4237/2026Numero di raccolta generale 16930/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdella SARDEGNA n. 365/2023 depositata il 22/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi.Rilevato che:1.

Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione della sentenza n.365/2023 depositata in data 22/05/2024, con la quale la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna (hinc: CGT2) ha respintol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria di Cagliari, con la quale erano stati accolti i ricorsiproposti dai legali rappresentanti delle società European Componentss.p.a. e Fismar s.p.a. contro due avvisi e una cartella di pagamentoemesse nei confronti della prima società e due avvisi emessi nei confrontidella società.1.1.

Punto dirimente – anche ai fini del presente giudizio – è che entrambele società erano state dichiarate fallite e che gli atti impositivi non sonostati impugnati dalle curatele, ma bensì dai legali rappresentanti dientrambe le società, tramite i quali queste ultime si sono costituite anchedavanti a questa Corte.2. Con particolare riferimento alla vicenda controversa, ai fini del presentegiudizio, è sufficiente riportare quanto affermato dalla CGT2, perrespingere l’appello dell’amministrazione finanziaria e cioè che: «devonoessere condivise le osservazione [osservazioni] del primo giudice, il qualeha riconosciuto la legittimità a ricorrere in capo ai Sig.ri Lorenzi in quantochiamati in causa e titolari dell’interesse a veder riconosciuta la loroestraneità ai fatti contestati a terzi, precisamente alle due società di cui,per un certo periodo, sono stati, amministratori.

Osserva, inoltre, questaCorte che il recupero delle imposte in capo all’amministratore di unasocietà di capitali ormai estinta è subordinato alla notifica da partedell'Agenzia delle Entrate di un atto contenente la pretesa e le ragioni perNumero registro generale 14185/2024Numero sezionale 4237/2026Numero di raccolta generale 16930/2026Data pubblicazione 29/05/2026le quali egli è obbligato, in base a specifici presupposti, a versare l'impostaaccertata in capo alla società. Tale principio risulta peraltro confermatodalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15377, depositata il 20 luglio2020.

Secondo tale principio, infatti, non è sufficiente la mera notificadella cartella intestata alla società in quanto l’ex amministratore deveessere messo nelle condizioni di contestare la fondatezza della pretesaimpositiva ed invero, le cartelle di pagamento oggetto di causa, sono attiproduttivi di effetti solamente nei confronti della società nei cui confronti èstato esperita la pretesa tributaria. Di ragione, assorbiti gli ulteriori motividedotti dall’Ufficio in quanto mera estensione del motivo esaminato … »3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con quattro motivi.4.

Si è costituito con controricorso Lorenzi Stefano, in qualità di ex legalerappresentante di Fismar s.p.a., mentre sono rimasti intimati VascoLorenzi e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Considerato che:1. In via preliminare occorre evidenziare che risulta dal controricorso diStefano Lorenzi che il sig. Vasco Lorenzi è deceduto. Sempre nelcontroricorso il sig. Stefano Lorenzi afferma di aver rinunciato all’ereditàdel padre Vasco e di non avere legittimazione passiva per le posizioniimputabili al padre – vale a dire l’intera vicenda European Componentss.p.a. ed il ricorso presentato anche da Vasco Lorenzi per Fismar s.p.a. - edi intervenire nel presente giudizio esclusivamente a titolo personale e,pertanto, per quanto è riferibile alla sua posizione di ex amministratoredella Fismar s.p.a. e di originario ricorrente avverso le cartelle cheriguardavano quest’ultima.1.1.

Infine, Stefano Lorenzi produce certificato di morte di Parlanti Tina,moglie di Vasco Lorenzi, rilevando come la prima, essendo deceduta primadel secondo, non può aver rivestito la qualità di erede di quest’ultimo.Numero registro generale 14185/2024Numero sezionale 4237/2026Numero di raccolta generale 16930/2026Data pubblicazione 29/05/20261.1. Sempre in via preliminare occorre rilevare che non risultano parti delpresente giudizio, sebbene indicate nell’intestazione del ricorso incassazione, le curatele dei fallimenti delle società European Components e2.

Occorre, poi, evidenziare, con riferimento alla posizione di VascoLorenzi (deceduto), che la moglie Tina Parlanti (indicata nell’intestazionedel ricorso) era deceduta (nel 2021) prima del marito (nel 2023) e che ilfiglio Stefano Lorenzi, secondo quanto riportato nel controricorso, harinunciato all’eredità del padre.3. Di conseguenza, si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo,ai fini della rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi diVasco Lorenzi. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo;fissa alla ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione delpresente provvedimento per la notificazione del ricorso agli eredi di VascoLorenzi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteGiacomo Maria Nonno