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Ordinanza — n. 16921/2026 — snciv Generato dall'IA

Court holds payment notice void without specific individual responsible officer name, allowing taxpayer's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16921/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision and allowed the taxpayer's appeal regarding the validity of a tax payment notice. The taxpayer argued the notice was null because it failed to list the specific individual responsible for the role registration procedure, a requirement the lower court incorrectly deemed satisfied by the office designation alone. The Court ruled that to ensure personalization of the administrative relationship, the notice must explicitly name the specific physical person responsible for both the issuance and the role registration procedures.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 247 del 2007; The payment notice must explicitly indicate the specific individual responsible for both the issuance/notification procedure and the role registration procedure to avoid nullity.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax payment notice validity nullity of administrative act personalization of administrative relationship role registration procedure specific individual responsibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 247 del 2007 (conv. in legge n. 31 del 2008)
Con il primo strumento di ricorso è denunciata, ex art. 360, comma 1,nn.
Art. 8, comma 2, lett. c., L. n. 241 del 1990
241 del 1990, art. 8, comma 2, lett.
Art. 15 e 23, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 43, r.d. n. 1611 del 1933
Art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
1611 del 1933 nonché dell’art. 1, comma 8, del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 33565/2018
Cass. n. 8467/2026
31 del 2008, nella versioneapplicabile ratione temporis, l'indicazione del nominativo sia delresponsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto sia delresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (Cass. n. 8467/2026).3.

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Testo completo

corrente-controComune Forio d'Ischia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n. 7896/2018 depositata il 17/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.Numero registro generale 8689/2019Numero sezionale 3675/2026Numero di raccolta generale 16921/2026Data pubblicazione 29/05/20261.

Dagli atti di causa emerge quanto segue. Francesco Cucinottaimpugnò la cartella di pagamento n. 071200160044519049 per omessoversamento TARSU 2007-2012.L’impugnazione in primo grado fu dichiarata inammissibile mentrel’appello fu rigettato, pur dichiarandosi ammissibile il ricorso.Il giudice di merito chiarì che i motivi di ricorso erano due, l’unorelativo all’ammissibilità dell’originario ricorso e l’altro relativo allaeccepita nullità della cartella per non essere stato indicato il responsabiledell’iscrizione a ruolo.Accolta la prima censura, la C.T.R. nel merito osservò che la cartellaconteneva l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimentoe che tale indicazione fosse sufficiente ai fini della validità dell’attoessendo ciò previsto dalla legge.Avverso la predetta decisione ricorre il contribuente con due motivi.Resistono l’ADER ed il Comune di Forio d’Ischia con controricorso.In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo strumento di ricorso è denunciata, ex art. 360, comma 1,nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 247 del 2007 (conv. in legge n. 31 del 2008) per aver laC.T.R. errato nel non ritenere causa di invalidità della cartella al ruolol'omessa indicazione, oltre che del responsabile della cartella, anche delresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.1.1. Con la seconda censura è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 15 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.43 del r.d. n. 1611 del 1933 nonché dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193del 2016, per aver condannato il contribuente al pagamento delle speseNumero registro generale 8689/2019Numero sezionale 3675/2026Numero di raccolta generale 16921/2026Data pubblicazione 29/05/2026processuali pur essendosi costituita l’ADER con un avvocato del liberoforo.Secondo il ricorrente tale modalità di costituzione sarebbe illegittima, ecomporterebbe, ove il motivo fosse accolto, la declaratoria di contumaciadell’agenzia con conseguente non debenza di spese processuali.2.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.L'art. 36, comma ter, del d.l. n. 248/07, conv. in legge 31/08,(successivamente abrogata dal d.lgs. 219/2023, ma applicabile, rationetemporis nella fattispecie) prevede(va) che La cartella di pagamento dicui all'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e successive modificazioni,contiene altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e dinotificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodoprecedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione adecorrere dal primo giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabilidei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnatiprima di tale data non è causa di nullità delle stesse».

L’uso dellacongiunzione ‘e’ copulativa, da parte del legislatore, non lascia spazio adubbi circa la necessità dell’indicazione di ambedue i responsabili deiprocedimenti.2.1 Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata emessasuccessivamente al 1 giugno 2008, trattandosi di TARI 2007-2012, ed èpacifico che rechi solamente l'indicazione del responsabile delprocedimento di emissione della cartella e non anche quello delresponsabile di iscrizione a ruolo.2.2. Secondo quanto affermato dalla C.T.R. l'indicazione del responsabiledel procedimento sarebbe sufficiente ai fini della valida emissione dellacartella.Tale assunto trova smentita nella giurisprudenza di questa Corte che haenunciato il principio secondo il quale la formulazione del D.L. n. 248Numero registro generale 8689/2019Numero sezionale 3675/2026Numero di raccolta generale 16921/2026Data pubblicazione 29/05/2026del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale giàdisposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c., non dà luogo adubbi.

Ciò che si richiede, per rendere "personalizzato" il rapporto traAmministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile delprocedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicarel'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale,nel caso di specie, il Direttore dell'Ufficio preposto all'iscrizione a ruolo). E'più che evidente che l'indicazione dell'Ufficio o della Struttura, circostanze,del resto, ben note perché rese pubbliche, non possono realizzare lafinalità di rendere "personale" il rapporto, nel caso di specie, con ilcontribuente.

La "personalizzazione" è in funzione della chiaraindividuazione di una persona fisica responsabile della eventualeinosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chie in quale momento fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficiopreposta allo svolgimento del procedimento. (Cass. 33565/2018).Deve pertanto ribadirsi che in tema di invalidità della cartella dipagamento, stante la diversità tra il procedimento di emissione enotificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione aruolo, la cartella di pagamento notificata in data successiva al 1° giugno2008 deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter,del d.l. 248 del 2007, convertito nella l. 31 del 2008, nella versioneapplicabile ratione temporis, l'indicazione del nominativo sia delresponsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto sia delresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (Cass. n. 8467/2026).3.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorsol'impugnata sentenza va cassata e la causa non essendo necessariaccertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito conl'accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 8689/2019Numero sezionale 3675/2026Numero di raccolta generale 16921/2026Data pubblicazione 29/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsooriginario proposto dal contribuente.Condanna il Comune di Forio d'Ischia e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al pagamento in solido delle spese processuali così liquidate:per il giudizio di legittimità, Euro 1.875,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori dilegge.Euro 2000,00, per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie edagli accessori di legge per il primo grado di giudizio.Euro 2100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agliaccessori di legge per il secondo grado di giudizio.Così deciso in Roma, il 29/4/2026; con riconvocazione del 15.5.2026.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI