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Ordinanza — n. 16861/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for omitting decisive fact on inventory discrepancy in tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16861/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione quashed the Regional Tax Court's decision for failing to examine a decisive fact regarding inventory discrepancies. The tax agency argued the lower court ignored the root cause of revenue overstatement, which lay in altered stock records rather than the markup percentage calculation. Consequently, the court ordered a remand to a different composition of the second-instance tax court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The court must examine all decisive facts presented by the parties, and a failure to address a material discrepancy in inventory records constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo discrepanza inventario accertamento IRPEF rinvio nuovo giudizio Corte di Giustizia Tributaria tassazione dell'imposta sul reddito procedura di ricupero d'imposta autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –controDaniele Caprara in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Liguria – sez. n. 1 - n. 1346/2016, depositata il 18novembre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;Numero registro generale 27902/2017Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 16861/2026Data pubblicazione 29/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di La Spezianotificava, in data 19 dicembre 2012, a Filippone DanielaVirginia avviso di accertamento n. TL701T200760/2012, con ilquale accertava, per l’anno d’imposta 2008, maggiori ricavi per€ 72.098,00, con conseguente rideterminazione delle imposteIRPEF, IRAP ed IVA, e relativi sanzioni ed interessi.2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di LaSpezia la quale, con sentenza n. 296/2014 – sez. 1 – depositatail 10 giugno 2014, rigettava il ricorso, compensando le spese dilite.3.

Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria – sez. n. 1 - con sentenza n.1346/2016, pronunciata il 14 novembre 2016, e depositata insegreteria il 18 novembre 2016, accoglieva l’appello,annullando l’atto impugnato e condannando l’Ufficio allarifusione delle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 20 novembre 2017).5. Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 27902/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27902/2017Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 16861/2026Data pubblicazione 29/05/2026Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva omesso diconsiderare che la ragione della ripresa a tassazione nonconsisteva nel calcolo della percentuale di ricarico (che risultavasostanzialmente conforme a quella dichiarata dallacontribuente), bensì nella notevole differenza tra le rimanenzefinali dichiarate e quelle ricostruite, e la conseguentediscordanza del costo del venduto al quale applicare la suddettapercentuale di ricarico.2.

Il motivo è fondato.La C.T.R. ha accolto l’appello della contribuente, annullandol’atto impugnato, rilevando che «il metodo di calcolo dellapercentuale di ricarico è erroneo e superficiale, essendosibasato su una parte dei prodotti in vendita nell’attività,aspirando ad una misurazione ponderata in evidentecontraddittorietà, essendo un calcolo ponderato possibile solose avesse come base di calcolo tutti gli elementi su cuieffettuare la ponderazione appunto».Come si evince tuttavia dall’avviso di accertamento, riportatonel corpo del ricorso, la ragione fondamentale della ripresa nonconsisteva nel calcolo della percentuale di ricarico (che risultavasostanzialmente conforme a quella dichiarata dallacontribuente), bensì nella notevole differenza tra le rimanenzefinali dichiarate e quelle ricostruite, e la conseguentediscordanza del costo del venduto al quale applicare la suddettapercentuale di ricarico, sulla base di una contabilità dimagazzino ritenuta alterata in aumento proprio per ridurre iricavi.L’esame di tali circostanze fattuali è stato totalmentepretermesso dalla Corte territoriale.R.G.

N. 27902/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27902/2017Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 16861/2026Data pubblicazione 29/05/20263. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.Il Presidente(Dott.

Andreina Giudicepietro)R.G. N. 27902/2017 4Cons. est. Valentino Lenoci