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Ordinanza Interlocutoria — n. 16797/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case for new hearing after finding procedural violation and lack of evidence on waste collection distance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16797/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for a new hearing following the deposit of a new memorandum by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to critically evaluate evidence regarding the distance to the waste collection point and incorrectly dismissed the claim for a 20% tax reduction. The court agreed that the first point of collection was over 1 km away and the municipality did not contest this fact, necessitating a new trial to address these evidentiary gaps.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.: When a lower court fails to critically examine the appellant's arguments or ignores uncontested facts regarding the distance to waste collection points, the decision is flawed and must be remanded for a new hearing.

Parole chiave

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procedural violation waste collection distance tax reduction claim remand for new hearing burden of proof TARI tax dispute evidentiary gap

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 59 d.lgs. n. 507 del 1993
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
d.lgs. n. 546 del 1992
e36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
art. 380-bis c.p
9611 del10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliererelatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
artt. 132 c.p
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 9611 del 10.4.2024

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Testo completo

ntatoe difeso dall'avvocato Walter Tripodo-ricorrente-controComune Di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomata'-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2545/2024 depositata il 01/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.Numero registro generale 7767/2025Numero sezionale 3575/2026Numero di raccolta generale 16797/2026Data pubblicazione 28/05/20261.

Twell Srl impugnò la sentenza n. 1947/2022 della CommissioneTributaria Provinciale di Reggio Calabria, che confermava gli avvisi diaccertamento TARI relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 per unimmobile di sua proprietà sito in via Armacà.La società contestò la disponibilità dell'immobile e la mancataproduzione di rifiuti, chiedendo l'annullamento degli avvisi o, insubordine, la riduzione del tributo del 20%.La Corte di secondo grado respinse l'appello, ritenendolo infondato;quanto alla richiesta di riduzione del tributo del 20%, essa vennerigettata per mancanza di documentazione adeguata.Avverso la predetta decisione è interposto ricorso affidato a duecensure.

Resiste con controricorso il Comune di Reggio Calabria.È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bisc.p.c. e la società ricorrente ha chiesto la decisione della causa.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza n. 9611 del10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliererelatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. afar parte del collegio giudicante a seguito della proposizionedell’opposizione contro tale proposta, e ad essa si rinvia perl’illustrazione delle ragioni giustificative.2.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per motivazione meramente apparente, per avere il Collegioprestato piena adesione alle argomentazioni spese dal Giudice di primogrado e ciò senza alcun vaglio critico dei motivi di gravame.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 59 deld.lgs. n. 507 del 1993, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo, in tesi, il Comune giammaiNumero registro generale 7767/2025Numero sezionale 3575/2026Numero di raccolta generale 16797/2026Data pubblicazione 28/05/2026resistito alla dedotta circostanza che il primo punto di raccolta utile eradistante più di 1 km dalla zona in cui era situato l’immobile; pertanto,il Giudice non avrebbe potuto sostenere che il contribuente non avesseassolto al proprio onere probatorio, atteso che tale fatto non era statocontestato dal Comune.Deve darsi atto che, in prossimità dell’udienza, la ricorrente hadepositato memoria con la quale ha chiesto il rinvio del procedimentoal fine di aderire alla definizione agevolata ai sensi della legge n. 199del 2025 (legge di Bilancio 2026), allegando a tal fine documentazionecomprovante l’assunto.In considerazione di quanto sopra deve, quindi, rinviarsi la causa anuovo ruolo.

P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026Il Presidente