Cassation court declares appeal extinguished due to municipality's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the municipality's formal withdrawal of the lawsuit. The municipality had previously challenged a first-instance judgment regarding property tax on social housing, arguing errors in legal interpretation. Upon the court's proposal for early settlement, the municipality explicitly renounced its claim, leading to the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115: When a party formally renounces the appeal, the judgment becomes final and the proceedings are extinguished without further examination of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
o e difeso dall'avvocato Rosina Maffei-ricorrente-controI.a.c.p. Della Provincia Di Benevento In Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 5127/2024 depositata il 13/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.Numero registro generale 4152/2025Numero sezionale 3574/2026Numero di raccolta generale 16796/2026Data pubblicazione 28/05/20261.
L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento inLiquidazione impugnò la sentenza n. 530/2023 con la quale la CGT diprimo grado di Benevento rigettò il ricorso proposto avverso l’avviso diaccertamento atto n. 118 del 24/12/2020, per complessivi € 7.059,00,IMU 2015, dovuta al Comune di San Nazzaro.L’Istituto oppose l’error in iudicando in cui era incorso il giudice di primogrado per violazione del d.m. 22 aprile 2008, atteso che gli alloggi sociali,così come definiti dal richiamato d.m., e le relative pertinenze eranoassimilati all’abitazione principale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2lettera b), del d.l. n.201/2011 e, pertanto, non assoggettati all’IMU.dell’art. 10 della legge n. 21 del 2000, in ordine alla chiestadisapplicazione delle sanzioni, attesa l’oggettiva incertezza normativa e,comunque, la non univoca interpretazione delle disposizioni tributarie inordine agli immobili da considerarsi “alloggi sociali”.L’appello fu accolto.Il giudice di merito, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento erichiamato i recenti approdi di legittimità (segnatamente Cass. n. 14511del 2024), osservò nel merito che la perizia giurata depositata dall’enteconcludeva nel senso che gli alloggi sociali del Comune di San Nazzaro,oggetto dell’accertamento impugnato, possedevano tutti i requisiti indicatidagli artt. 16 e 43 della legge n. 457 del 1978, per cui furono ritenutiascrivibili alla categoria degli alloggi sociali, come definiti dal D.M. delleInfrastrutture del 22 aprile 2008.2.
Il Comune di San Nazzaro impugna la predetta decisione con duemotivi. Resiste con controricorso IACP di Benevento.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4152/2025Numero sezionale 3574/2026Numero di raccolta generale 16796/2026Data pubblicazione 28/05/20261. È stata formulata proposta di definizione anticipata della causa ex art.380-bis c.p.c. e, all’esito, l’Ente comunale ha manifestato espressaadesione, allegando alla memoria la relativa delibera di Giunta comunalen. 38 del 03.09.2025.Il Comune ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso.In considerazione dell’avvenuta rinuncia, il giudizio deve essereconsequenzialmente dichiarato estinto.Le spese di lite sono compensate.Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità odell’improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015;
Cass. n.10140/2020). P.Q.MDichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Spese compensate.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026Il Presidente