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Ordinanza — n. 16687/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding employee's right to tax refund claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16687/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision granting a partial refund to an employee. The agency argued the claim was untimely and lacked standing, but the court confirmed the employee's right to request reimbursement for withheld taxes. Consequently, the lower court's ruling allowing the refund was upheld, and the agency was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17, legge 289/2000; Art. 38 D.P.R. 602/1973: The employee (sostituito) possesses active standing to request a tax refund for withheld amounts and challenge refusals, regardless of whether the employer (sostituto) has already paid the tax.

Parole chiave

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tax refund claim withheld taxes employee standing tax agency appeal legitimazione attiva IRPEF reimbursement tax withholding esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17, della legge 289/2000
3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n.
Art. 38 D.P.R. 602/1973
29399/2019, n.29039/2017).In ogni caso è stata ripetutamente ribadita l’alternatività dellalegittimazione ad agire del "sostituto di imposta" e del "sostituito"Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/2026prevista dall'art. 38 d.P.R.
Art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art.
art. 2033 c.c
472/1992, dell’art. 2033 c.c.,per aver la Commissione Tributaria Regionale ritenuto erroneamentesussistenti le condizioni per la concessione del rimborso in favore delcontribuente nonostante l’adempimento dell’obbligo tributario.2.
art. 112 c.p
art. 38 d.P.R. 602/1973
29399/2019, n.29039/2017).In ogni caso è stata ripetutamente ribadita l’alternatività dellalegittimazione ad agire del "sostituto di imposta" e del "sostituito"Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/2026prevista dall'art. 38 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 5, 24/2/2026, n. 4127
Cass. n. 6208/2025
Cass. n. 29399/2019
Cass. n. 29039/2017
Cass. sez. 5, sent. 8/3/2025, n. 6208
Ordinanza del 29/7/2015, n. 16105
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Testo completo

atura generale dello Stato;– ricorrente –controTrinacria Catering s.r.l., c.f. 00833060882, rappresentata e difesadall’Avv. Emanuela Tumino;– controricorrente –avversola sentenza n. 2344/2016, pronunciata in data 23/03/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata diCatania e depositata il 15/6/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 aprile 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;La Corte osserva:Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/20261.

La società Trinacria Catering s.r.l. ha impugnato il silenzio rifiutoformatosi sull’istanza di rimborso presentata il 28/11/2007 ed aventead oggetto il 90% delle imposte dirette versate negli anni 1990-1992in relazione al reddito da lavoro dipendente dichiarato, ai sensi dell’art.9, comma 17, della legge 289/2000.2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ha accolto ilricorso proposto limitatamente all’IRPEF - ritenute alla fonte 1990 e1991 e all’IRPEG ed ILOR anni 1990, 1991 e 1992, dichiarando il dirittodella parte al rimborso della somma di euro 12.399,55, oltre interessidalla domanda al soddisfo, e compensando le spese di lite.3.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha accoltoparzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendospettante il rimborso del 90% delle imposte versate, ad esclusionedell’IVA, avendo ritenuto la tempestività dell’istanza presentata entroil biennio decorrente dal primo marzo 2008, data di entrata in vigoredella legge 31/2008.In particolare, la Commissione ha escluso il rimborso limitatamenteall’IRPEF - ritenute alla fonte anni 1991 e 1992 ed invece ha affermatola legittimità dell’istanza di rimborso della somma di euro 9.189,08 parial 90% dell’IRPEG e dell’ILOR versato negli anni 1990-1992 per euro10.210,09, effettuando una distinzione tra l’obbligo della ritenutad’acconto gravante sul sostituto d’imposta-società datore di lavoro el’obbligazione tributaria a carico del sostituito-lavoratore sulleretribuzioni che concorrono a formare il suo reddito imponibile allachiusura del periodo di imposta.4.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi. La società contribuente deposita controricorso.5. In data 24 marzo 2026 la controricorrente ha depositatomemorie nelle quali ha concluso chiedendo la cessazione della materiadel contendere, in considerazione dell’avvenuto pagamento in dataNumero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/202610.12.2025 della differenza da rimborsare a titolo di capitale edinteressi, e la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento dellespese di lite in virtù della soccombenza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, degliartt. 11 e 14 delle preleggi, dell’art. 3, comma 1, della legge n.212/2000, dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 472/1992, dell’art. 2033 c.c.,per aver la Commissione Tributaria Regionale ritenuto erroneamentesussistenti le condizioni per la concessione del rimborso in favore delcontribuente nonostante l’adempimento dell’obbligo tributario.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002,dell’art. 1 , comma 665, della legge 190/2014, degli artt. 12 e 14 dellepreleggi, dell’art. 112 c.p.c., per aver la Commissione TributariaRegionale ritenuto erroneamente sussistente il diritto al rimborso infavore del contribuente, nonostante quest’ultimo non avesse versatodirettamente l’imposta della quale chiedeva la ripetizione poiché erastato il datore di lavoro-sostituto d’imposta ad assolvere agli obblighitributari.3.

Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art 9, comma 17, della legge 289/2002 e dell’art. 21,secondo comma, del d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 1, comma 665,della legge 190/2014, degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art. 112c.p.c.Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/2026In via subordinata la ricorrente censura la pronuncia impugnata,per aver la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenutotempestiva l’istanza di rimborso presentata il 28/11/2007, e cioè oltrecinque anni dall’1/1/2003, data di entrata in vigore dell’art. 9, comma17, della legge 289/2002, allorquando era già decorso il biennioprevisto a pena di decadenza dall’art. 21, comma 2, del d.lgs.546/1992.4.

In via preliminare si osserva che l’avvenuto pagamento da partedell’Agenzia delle entrate delle somme oggetto di richiesta di rimborso,così come dedotto dalla contribuente nelle memorie da ultimodepositate, non conduce di per sé alla cessazione della materia delcontendere, atteso che, da una parte, la stessa contribuente ha chiestola condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite, per cui ilricorso va in ogni caso esaminato ai fini della soccombenza virtuale,dall’altro, l’Agenzia ricorrente non ha avanzato analoga istanza dicessazione della materia del contendere, per cui deve ritenersi abbiainteresse alla pronuncia richiesta.5.

Il ricorso va, dunque, esaminato.5.1. Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motividi ricorso articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.sollevata dalla controricorrente.Quando nel ricorso per cassazione è denunziata la violazione o lafalsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previstodall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto non solomediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate,ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare inqual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nellasentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornitadalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass.Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/2026sez. 1, 17/7/2025, n. 19811, Cass. sez. 3, 26/07/2024, n. 20870,Cass. sez.

L, 21/08/2020, n. 17570).Nel caso di specie la ricorrente ha indicato puntualmente le normedi legge che assume essere state violate e le argomentazioni dellasentenza impugnata ritenute in contrasto con le stesse, per cui ladoglianza è destituita di fondamento.I motivi, così come articolati, sono ammissibili.5.2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, trattandosi di questioni che riguardano la violazionedi legge con riferimento alle medesime disposizioni normative.I motivi sono infondati.5.3. Le questioni di cui al primo ed al terzo motivo di ricorso hannotrovato soluzione con l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014(legge di stabilità 2015) che costituisce norma d'interpretazioneautentica, secondo cui:

«I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa eSiracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministroper il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, chehanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importosuperiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto,con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i qualil'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica dellacompatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, alrimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbianopresentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddettaistanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della leggeNumero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/202628 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre2007, n. 248.».Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (Cass. Sez. 6 -5, 22/02/2018, n. 4291), in considerazione di siffatta disciplina, intema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automaticadella posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, previstadall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetticolpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato leprovince di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con duemodalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamentosolo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003;in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per centodi quanto versato al medesimo titolo.

Ciò per effetto dell'interventonormativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens"favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato nondovuto "ex post".E’, dunque, applicabile il beneficio sia nei confronti del contribuenteche non ha versato alcun importo, sia nei confronti del contribuenteche ha già provveduto al pagamento integrale del tributo dovuto.5.3.1. Quanto al termine applicabile, secondo l’orientamentoconsolidato di questa Corte, in ipotesi di rimborso di versamentieffettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cuial d.P.R. n. 602/1973, art. 38, che prevede la possibilità di presentarela relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applicaesclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti findall'origine; invece, laddove il diritto alla restituzione sia sorto in dataposteriore a quella del pagamento dell'imposta, si applica ladisposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.Secondo quest’ultima previsione normativa, l'istanza di rimborso nonpuò essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, seNumero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/2026posteriore, da quella in cui si è verificato il presupposto per larestituzione (Cass., sez. 6-5, 11/12/2019, n. 32309, Cass., sez.5,29/12/2023, n. 36482, Cass., sez. 5, 14/12/2023, n. 35042).Nel caso di specie il termine applicabile è biennale, trattandosi didiritto alla restituzione sopravvenuto rispetto al pagamento, in originedovuto.Con riferimento al dies a quo la Corte ha avuto già modo di chiarire(Cass., sez. 5, 12/09/2023, n. 26380) che per la vicenda del sisma1990 il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette(dovute nei limiti del 10 %) è stato via via prorogato fino al 31 marzo2008 a mezzo del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 3-quater, comma2, e che la Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, haespressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i predettianni d'imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto dirittoal rimborso da domandarsi nel termine biennale decorrente dall'entratain vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31dicembre 2007, n. 248 e cioè dal 1 marzo 2008.La normativa poc’anzi richiamata evidenzia una diversa decorrenzadel termine indicato per l'istanza di rimborso delle imposte già versate(1 marzo 2008, data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008),rispetto a quello fissato direttamente dalla legge per definire in viaagevolata il debito fiscale non ancora adempiuto (31 marzo 2008).Ed in effetti, emerge una differenza tra le diverse situazioni: in uncaso, per coloro che abbiano già corrisposto per intero il debitotributario per ottenere il beneficio e chiedere la restituzionedell’eccedenza è previsto un ordinario termine per la presentazionedell'istanza di rimborso, invece, per coloro che non abbiano adempiutoè stato stabilito un termine entro il quale porre in essere una serie diversamento delle necessarie somme di denaro.Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/20265.4.

In definitiva, in base alla predetta normativa, i soggetti colpitidal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province diCatania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per iltriennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, ai sensidell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 hanno diritto alrimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbianopresentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrentedalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008 di conversionedel d.l. n. 248/2007 di proroga dei termini previsti da disposizionilegislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.Il presupposto del rimborso del 90% si è concretizzato, quindi, daultimo con il d.l. n. 248/12/2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008entrata in vigore il 1° marzo 2008, con la conseguenza che deveritenersi tempestiva l'istanza di rimborso presentata dalla contribuentein data 28.11.2007 rispetto al beneficio riconosciuto i cui termini sonostati prorogati come innanzi precisato.La domanda è stata presentata tempestivamente e sussisteva il dirittoal rimborso anche nel caso di specie laddove il pagamento delleimposte era già stato effettuato.6.

Il secondo motivo è infondato.6.1. Si discute della legittimazione attiva della società che haavanzato l’istanza di rimborso.In via generale, si premette che, secondo l’orientamento da ultimoespresso (Cass. sez. 5, 24/2/2026, n. 4127) sussiste la legittimazionedel sostituito a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborsodella somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi algiudice tributario (Cass. n.6208/2025, n. 29399/2019, n.29039/2017).In ogni caso è stata ripetutamente ribadita l’alternatività dellalegittimazione ad agire del "sostituto di imposta" e del "sostituito"Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/2026prevista dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, avendo la Corte dato continuitàall’orientamento espresso con ordinanza del 29/7/2015, n. 16105, cheaveva affermato la legittimazione a richiedere all'Amministrazionefinanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnarel'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia del soggetto che haeffettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia del percipientedelle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito"); si veda Cass.sez. 5, sent. 8/3/2025, n. 6208.Deve anche rilevarsi che l’Agenzia delle entrate ha evidenziato chela Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel riconoscere ildiritto al rimborso in favore del contribuente nonostante lo stesso nonavesse versato l’imposta di cui chiedeva la restituzione.Va osservato, invece, che ad agire era stata la società ricorrentequale sostituto d’imposta che, con il meccanismo delle ritenuted’acconto, aveva versato l’imposta dovuta dal debitore sostanziale,soggetto passivo della pretesa tributaria.La doglianza espressa dalla Agenzia delle entrate, quindi, noncoglie le ragioni della decisione impugnata e non trova in ogni casoriscontro positivo; e ciò sia sotto il profilo della legittimazionealternativa, riconosciuta come innanzi precisato, sia laddove si osserviche nel caso di specie, come detto, l’istante è la società, e cioè ilsostituto di imposta, e non il lavoratore dipendente, sostituito diimposta.7.

In conclusione, il ricorso è infondato.8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazionea debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 18440/2017Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 16687/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità in favore della società controricorrente, spese che liquidain euro 2.700,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 peresborsi, oltre al 15% a titolo di spese generali oltre accessori come perlegge.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 aprile 2026Il PresidentePaolo Di Marzio