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Ordinanza — n. 16611/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16611/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16611/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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all’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controIPER MONTEBELLO S.P.A. e FINIPER CANOVA GROUP S.P.A., inpersona del loro comune legale rappresentante pro tempore, entramberappresentate e difese dal prof. avv. Alberto Marcheselli;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 2330/2023 depositata il 21 luglio2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della Iper Montebello s.p.a., incorporante la IperOrio s.p.a., e della Canova 2007 s.p.a., poi ridenominata Finiper CanovaNumero registro generale 5001/2024Numero sezionale 3788/2026Numero di raccolta generale 16611/2026Data pubblicazione 27/05/2026Group s.p.a., aderenti al regime del consolidato fiscale nazionale nellarispettiva veste di consolidata e di consolidante, un avviso diaccertamento relativo all’anno 2015 mediante il quale disconosceva ladeducibilità ai fini dell’IRES della quota di ammortamento del valore diavviamento che la predetta Iper Orio s.p.a. aveva iscritto nell’attivo delbilancio 2000 a sèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda dellaconsociata Iper Pescara s.p.a. costituito dall’ipermercato sito all’internodel centro commerciale ”Pescara Nord“ di Città Sant’Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria, ladescritta operazione, perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abusodel diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendostata conclusa, in assenza di valide ragioni economiche, allo scopo direalizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusionedella disciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenutanell’art. 102 (corrispondente all’attuale art.

Regesto Legislator

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art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 16611/2026 — snciv · Corte di Cassazione: del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.1.2 Il medesimo Ufficio notificava, inoltre, alla sola Iper Montebellos.p.a. un distinto avviso di accertamento con il quale rettificava il valoredella produzione netta da questa dichiarato ai fini dell’IRAP in relazione almedesimo periodo d’imposta 2015, nuovamente disconoscendo ladeducibilità della quota di ammortamento di cui si è detto sopra.2.

Parole chiave

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risanamento dell'impresa in diritto tributario ammortamento fiscale procedura per sottrazione d'imposta deduzione delle perdite scopi fiscali cessione di azienda

Disposizioni normative citate

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art. 2697 c.c
917 del 1986(t.u.i.r.) e dell’art. 2697 c.c..1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’escludere la naturaelusiva dell’atto di conferimento di ramo d’azienda intervenuto nell’anno2000 fra la Iper Pescara s.p.a.
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Testo completo

all’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controIPER MONTEBELLO S.P.A. e FINIPER CANOVA GROUP S.P.A., inpersona del loro comune legale rappresentante pro tempore, entramberappresentate e difese dal prof. avv. Alberto Marcheselli;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 2330/2023 depositata il 21 luglio2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della Iper Montebello s.p.a., incorporante la IperOrio s.p.a., e della Canova 2007 s.p.a., poi ridenominata Finiper CanovaNumero registro generale 5001/2024Numero sezionale 3788/2026Numero di raccolta generale 16611/2026Data pubblicazione 27/05/2026Group s.p.a., aderenti al regime del consolidato fiscale nazionale nellarispettiva veste di consolidata e di consolidante, un avviso diaccertamento relativo all’anno 2015 mediante il quale disconosceva ladeducibilità ai fini dell’IRES della quota di ammortamento del valore diavviamento che la predetta Iper Orio s.p.a. aveva iscritto nell’attivo delbilancio 2000 a sèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda dellaconsociata Iper Pescara s.p.a. costituito dall’ipermercato sito all’internodel centro commerciale ”Pescara Nord“ di Città Sant’Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria, ladescritta operazione, perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abusodel diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendostata conclusa, in assenza di valide ragioni economiche, allo scopo direalizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusionedella disciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenutanell’art. 102 (corrispondente all’attuale art.

84) del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.1.2 Il medesimo Ufficio notificava, inoltre, alla sola Iper Montebellos.p.a. un distinto avviso di accertamento con il quale rettificava il valoredella produzione netta da questa dichiarato ai fini dell’IRAP in relazione almedesimo periodo d’imposta 2015, nuovamente disconoscendo ladeducibilità della quota di ammortamento di cui si è detto sopra.2.

Le due società, per quanto di rispettivo interesse, impugnavanoentrambi gli avvisi di accertamento proponendo separati ricorsi dinanzialla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano.2.1 Disposta la riunione dei procedimenti e riconosciuta la fondatezzadelle ragioni fatte valere dalle contribuenti, il giudice adìto annullava gli3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte diNumero registro generale 5001/2024Numero sezionale 3788/2026Numero di raccolta generale 16611/2026Data pubblicazione 27/05/2026giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia, che consentenza n. 2330/2023 del 21 luglio 2023 rigettava l’appello erariale,escludendo la natura elusiva della contestata operazione negoziale.4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un solo motivo, al quale la Iper Montebello s.p.a.e la Finiper Canova Group s.p.a. hanno resistito con unico controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.10-bis della legge n. 212 del 2000, dell’art. 84 del d.P.R. n. 917 del 1986(t.u.i.r.) e dell’art. 2697 c.c..1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’escludere la naturaelusiva dell’atto di conferimento di ramo d’azienda intervenuto nell’anno2000 fra la Iper Pescara s.p.a. e la Iper Orio s.p.a., poi incorporata dallaIper Montebello s.p.a..I giudici di secondo grado avrebbero, infatti, tralasciato di considerareche la descritta operazione:- era stata posta in essere in assenza di valide ragioni extrafiscali nonmarginali, come dimostrato anche dai negativi risultati economici inconcreto ottenuti dalla conferitaria Iper Orio s.p.a. negli esercizi successivial conferimento;- era diretta ad eludere la norma di cui all’art. 84 del t.u.i.r., «[...] alloscopo di traferire, attraverso ammortamenti deducibili, le perdite fiscali inscadenza ad un altro soggetto del gruppo»;- era finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, nonavendo la contribuente «[...] mai spiegato le ragioni che la [aveva]noNumero registro generale 5001/2024Numero sezionale 3788/2026Numero di raccolta generale 16611/2026Data pubblicazione 27/05/2026indotta a non utilizzare, come indicato dall’Ufficio, la possibilità offertadalla normativa di realizzare la ristrutturazione e riorganizzazione delgruppo in regime di neutralità fiscale».1.2 Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.1.3 La CGT di secondo grado ha anzitutto dato conto delle divergentiposizioni difensive dei contendenti, rilevando che:- «[...] le società appellate [aveva]no indicato la ragione economicadell’operazione di conferimento nella volontà (da parte dei gruppi Finiper eGS, proprietari paritetici delle società Iper Pescara ed Iper Orio coinvoltenell’operazione) [...] di concentrazione in capo ad un’unica società,individuata in Iper Orio, della attività di gestione degli ipermercati postiall’interno dei [c]entri commerciali (separandola dalla attività immobiliaredi gestione delle gallerie commerciali anch’esse ubicate all’interno deicentri commerciali), con possibilità di future aggregazioni di altre societànell’àmbito del riassetto del gruppo Carrefour Italia»;- «[...] l’Ufficio [aveva] contesta[to] la fondatezza delle ragionieconomiche dell’operazione sul rilievo che il progetto di trasformare laconferitaria Iper Orio nella società leader nella gestione degli ipermercatinon [avev]a avuto successo, atteso l’andamento negativo registrato dalla[stessa] Iper Orio negli successivi all’operazione di rafforzamentomediante assorbimento del ramo di azienda di Iper Pescara»; aveva,altresì, opposto «[...] che il medesimo obiettivo di concentrazioneaziendale poteva essere raggiunto attraverso un conferimento in regime dineutralità fiscale, anziché con il conferimento realizzativo produttivo diplusvalenze e minusvalenze».1.4 Sùbito dopo, ritenendo convincenti e idoneamente comprovate legiustificazioni addotte dalle contribuenti a supporto della tesi della nonelusività dell’atto, ha spiegato perchè «[l]e obiezioni dell’[U]fficio non[risultava]no condivisibili».In particolare, i giudici regionali hanno così argomentato al riguardo:Numero registro generale 5001/2024Numero sezionale 3788/2026Numero di raccolta generale 16611/2026Data pubblicazione 27/05/2026- «[i]l fatto che il programma di concentrazione delle attività digestione degli ipermercati non a[vesse] avuto il successo sperato none[ra] sinonimo di inesistenza delle ragioni aziendali e organizzativededotte dalle società»;- «[l’]obiezione principale dell’Ufficio, secondo cui il medesimoobiettivo di riorganizzazione poteva essere raggiunto attraverso la sceltadel conferimento in regime di neutralità fiscale, anziché attraversol’opzione del conferimento realizzativo consentit[a] dall’art. 176, comma2, [del t.u.i.r.] vigente ratione temporis, trova[va] un ostacoloinsormontabile nella disposizione di cui all’art. 10 bis, comma 4, legge 212del 2000, secondo cui è estraneo all’àmbito applicativo dell’abuso deldiritto il risparmio di imposta ottenuto attraverso la legittima opzione traregimi fiscali diversi consentiti dalla legge».1.5 Nella surriportata motivazione non si colgono affermazioni indiritto contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie o conl’interpretazione che di esse viene fornita dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla dottrina prevalente; né la ricorrente si è fatta carico diindividuarle nel rispetto dei canoni prescritti da questa Corte, a pena diinammissibilità della censura, per la deduzione dell’error in iudicando (cfr.,ex permultis, Cass. n. 17567/2022, Cass. n. 19822/2023, Cass. n.21552/2024, Cass. n. 33808/2025).Dietro lo schermo della denuncia di violazione o falsa applicazionedegli artt. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e 84 del t.u.i.r., la doglianzain scrutinio finisce per risolversi nel tentativo di sollecitare un nonconsentito riesame dell’apprezzamento di merito operato dalla CGT disecondo grado, la quale ha ritenuto sussistenti valide ragioni extrafiscalinon marginali sottese all’operazione di conferimento alla Iper Orio s.p.a.del ramo d’azienda della Iper Pescara s.p.a., riconducibili a esigenze dimiglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.1.6 Per il resto, giova rammentare che la violazione dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 5001/2024Numero sezionale 3788/2026Numero di raccolta generale 16611/2026Data pubblicazione 27/05/2026è deducibile come motivo di ricorso per cassazione soltanto qualora sicontesti al giudice di merito di aver attribuito l’onere della prova a unaparte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni, e non invece quando formi oggetto di critica la valutazioneche il giudice medesimo abbia compiuto delle prove proposte dalle parti,essendo questa sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limitistabiliti dal novellato art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. (cfr., explurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 32951/2023, Cass. n.31694/2024, Cass. n. 26972/2025).La pretesa inosservanza della detta norma sostanziale nemmeno puòessere addotta a supporto dell’assunto secondo cui la contribuenteavrebbe dovuto dare prova delle «ragioni che la [aveva]no indotta a nonutilizzare [...] la possibilità offerta dalla normativa di realizzare laristrutturazione e riorganizzazione del gruppo in regime di neutralitàfiscale».Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha correttamente posto in rilievoche, alla luce del disposto del comma 4 dell’art. 10-bis della legge n. 212del 2000, rimane «[...] estraneo all’àmbito applicativo dell’abuso deldiritto il risparmio di imposta ottenuto attraverso la legittima opzione traregimi fiscali diversi consentiti dalla legge».2.

Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.4. Nonostante l’esito dell’impugnazione, non si fa luogo all’attestazionecontemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delleEntrate un ente pubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024,Cass. n. 4752/2025).Numero registro generale 5001/2024Numero sezionale 3788/2026Numero di raccolta generale 16611/2026Data pubblicazione 27/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere alle controricorrenti lespese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.200 euro (dicui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria Luisa De Rosa