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Ordinanza — n. 16546/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Regional Tax Court for lack of specific factual grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16546/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of his challenge to a tax collection notice. The taxpayer argued the lower court failed to examine the lack of original document presentation and provided insufficient reasoning. The court found the appeal inadmissible because the taxpayer did not specify which document's conformity was contested and failed to distinguish the factual grounds between the first-instance and second-instance decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3; Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact document whose conformity is contested and does not distinguish the factual grounds between the contested first-instance decision and the second-instance judgment.

Parole chiave

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tax collection notice conformity of documents insufficient motivation procedural preclusion distinguishing grounds tax appeal original presentation allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, c.p.c.
8053 del 2014) hanno letto lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 864/2023
Cass. n. 21617/2022
n.864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass.
Cass. n. 26147/2021
21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass.
Cass. n. 25056/2020
Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633
Cass. n. 36036/2023
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); né l’impugnante, al fine di nonincorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato di dimostrarela diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello(cfr.
Cass. n. 26934/2023
Cass. n. 26934/2023, Cass.
Cass. n. 5947/2023
26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass.
Cass. n. 26774/2016
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Testo completo

presentato e difeso dall’avv. Gaetano Irollo, giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generaledello Stato- controricorrente–AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del DirettoreGenerale pro tempore-intimata-avverso la sentenza n. 5411/19/2018 della Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata in data31.7.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 20.5.2026;1.

Dell’Aquila Lorenzo, erede di Dell’Aquila Vincenzo, propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe,Numero registro generale 8848/2019Numero sezionale 4304/2026Numero di raccolta generale 16546/2026Data pubblicazione 27/05/2026che ha rigettato l’appello da esso proposto avverso la sentenza1914/3/2016 della C.T.P. di Latina che, a sua volta, aveva respinto ilricorso avente ad oggetto l’impugnazione della comunicazione di presain carico n. 05777201500001889.2. Riteneva la C.T.R., in sintesi, che la comunicazione di presa incarico era stata regolarmente preceduta da regolare notificadell’avviso di accertamento n. 250TYQM000293, divenuto definitivoper mancata impugnazione; che pertanto la pretesa impositiva nonpoteva essere contestata nel merito e che la conseguente nonimpugnabilità dell’avviso di presa in carico per omessa formulazione divizi propri era questione rilevabile d’ufficio.3.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel 20.5.2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 26 del d.p.r. n. 602/73», il ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica dell’attopresupposto, nonostante la mancata esibizione in giudizio deglioriginali dell’avviso di accertamento e dei relativi avvisi di ricevimento,avendo esso ricorrente disconosciuto la conformità delle copia aglioriginali.2.

Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza permotivazione apparente», deduce che la motivazione è inesistente, inquanto la C.T.R. si era limitata ad esporre lo svolgimento del processoe a rigettare l’appello senza esplicitare le regioni della decisione.3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta «l’insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza, avendo omesso l’esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione traNumero registro generale 8848/2019Numero sezionale 4304/2026Numero di raccolta generale 16546/2026Data pubblicazione 27/05/2026le parti», assumendo che la C.T.R. avrebbe omesso di esaminare ilfatto decisivo della mancata esibizione in giudizio dell’originaledell’avviso di accertamento e delle relate di notifica.4.

Partendo per ragioni logico giuridiche dall’esame del secondomotivo, esso si rivela infondato.4.1. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità incassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di'sufficienza' della motivazione. Come più recentemente ribadito dalleSezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture.4.2.

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata èpienamente rispettosa del parametro del “minimo costituzionale”,Numero registro generale 8848/2019Numero sezionale 4304/2026Numero di raccolta generale 16546/2026Data pubblicazione 27/05/2026avendo la C.T.R. chiaramente spiegato che l’avviso di presa in carico,ove l’atto presupposto sia stato validamente notificato, per comeaccertato dalla stessa C.T.R., è impugnabile solo per vizi propri, nonpotendosi rimettere in discussione il merito della pretesa, consacratanell’atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione.5.

Il primo motivo è inammissibile.5.1. La questione non risulta trattata nella sentenza impugnata. Ilricorrente si limita ad affermare di aver disconosciuto la conformitàdella copia rispetto agli originali dell’avviso di accertamento edell’avviso di ricevimento, senza trascrivere il contenuto dell’attoprocessuale o del verbale di udienza nel quale avrebbe effettuatol’asserito disconoscimento, contravvenendo pertanto all’onere diautosufficienza del ricorso sancito dall’art. 366 c.p.c..5.2. Secondo il consolidato insegnamento di questo SupremoCollegio, ove di una determinata questione giuridica implicanteaccertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente per cassazione, al fine di non incorrere in unadeclaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere nonsolo di allegarne l’avvenuta deduzione nei pregressi gradi di giudizio,ma anche di indicare, in ossequio al principio di autosufficienza delricorso, in quale atto processuale l’abbia sollevata, in modo daconsentire alla Corte di controllare «ex actis» la veridicità di taleasserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr.

Cass. n.864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n.25056/2020).5.3. In ogni caso, la censura non tiene conto dell’orientamentoconsolidato di legittimità, secondo cui la contestazione dellaconformità all‘ originale di un documento prodotto in copia non puòavvenire con clausole di stile, generiche od onnicomprensive, ma vaoperata, a pena d‘ inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, conNumero registro generale 8848/2019Numero sezionale 4304/2026Numero di raccolta generale 16546/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, siadegli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall‘originale(tra le più recenti, Cass., sez.

II, 30 ottobre 2018, n. 27633, Cass. n.36036/2023).6. La terza ed ultima doglianza è parimenti inammissibile, non soloper le ragioni già illustrate a proposito del primo motivo, ma anche inquanto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd.”doppia conforme“), il ricorso per cassazione poteva essere spiegatoesclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art.360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5dell’art. 348-ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» eapplicabile anche alle sentenze pronunciate dalle CommissioniTributarie Regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado(cfr.

Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); né l’impugnante, al fine di nonincorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato di dimostrarela diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello(cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n.26774/2016).7. In conclusione, il ricorso va rigettato.8. Spese secondo soccombenza nei rapporti tra ricorrente econtroricorrente. Nulla per le spese in relazione alla parte rimastaintimata.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002(Testo Unico delle spese di giustizia), la Corte dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 8848/2019Numero sezionale 4304/2026Numero di raccolta generale 16546/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favoredell’Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 2.300,00, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002(Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.Così deciso in Roma, il 20.5.2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)