Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16519/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax debt judgment extinguished upon first payment under new 2025 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16519/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax debt judgment extinguished after the appellant joined the 'rottamazione quater' scheme and paid the first installment. The appellant argued for debt elimination based on the new legislative framework, while the tax agency resisted the procedural outcome. The court ruled that the effective perfection of the tax definition occurs with the first payment, thereby invalidating all prior litigation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 bis, D.L. n. 84/2025; Art. 1, comma 236, L. n. 197/2022: The effective perfection of a tax definition occurs with the payment of the first or sole installment, resulting in the automatic extinction of the judgment and the ineffectiveness of all prior court decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
rottamazione quater tax debt extinction first installment payment judgment ineffectiveness tax definition perfection procedural extinction Legge 197/2022 crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 bis, D.L. n. 84/2025
Secondo l’art. 12 bis (Norma di interpretazione autentica in materiadi estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata) deldecreto legge n.
Art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
Secondo l’art. 12 bis (Norma di interpretazione autentica in materiadi estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata) deldecreto legge n.
Art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, aisensi dell’art. 46, terzo comma, del decreto legislativo n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25228/2022
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
Cass. n. 23408/2021
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

OAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generaledello Stato- controricorrente–AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del DirettoreGenerale pro tempore-resistente-avverso la sentenza n. 4452/3/2018 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata in data 21.12.2018, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 18.3.2026;RILEVATO CHE:1. L’ AUTOMOBILE CLUB CATANZARO propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettatoNumero registro generale 17836/2019Numero sezionale 4305/2026Numero di raccolta generale 16519/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’appello da essa proposto avverso la sentenza 289/1/2017 dellaC.T.P. di Catanzaro che, a sua volta, aveva respinto il ricorso aventead oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n.03020140012234058000.2.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita al solo fine dipartecipare alla discussione in pubblica udienza.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel 20.5.2026.5. In data 20.3.2026 si è costituito un nuovo difensore, il quale, indata 23.4.2026, ha depositato documentazione attestante l’adesionealla rottamazione quater.CONSIDERATO CHE:1. Preliminarmente, deve darsi atto che il difensore della partericorrente ha depositato domanda di adesione alla rottamazionequater, di cui alla legge n. 197/2022, con allegata quietanza diversamento della prima rata, nonché provvedimento di accoglimentodell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.2.

Dall’esame della domanda di adesione alla definizione agevolata sievince che essa include la cartella di pagamento oggetto diimpugnazione.3. Il versamento della prima rata è stato tempestivamente effettuato.4. Secondo l’art. 12 bis (Norma di interpretazione autentica in materiadi estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata) deldecreto legge n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, “1. Ilsecondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alNumero registro generale 17836/2019Numero sezionale 4305/2026Numero di raccolta generale 16519/2026Data pubblicazione 27/05/2026comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che siaparte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’enteimpositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1,comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazioneprevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante ilversamento della prima o unica rata.2.

L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comportal’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versatea qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma,restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.”5. Può pertanto procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio.(Sezioni Unite n. 5886/2026).6. Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, aisensi dell’art. 46, terzo comma, del decreto legislativo n. 546/1992.7.

Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), essendoquesta espressamente prevista nei casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria,come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.Numero registro generale 17836/2019Numero sezionale 4305/2026Numero di raccolta generale 16519/2026Data pubblicazione 27/05/2026Cass. n. 25228/2022, Cass.

Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n.23408/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026Il Presidente(Roberta Crucitti)