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Ordinanza — n. 16516/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed for IRAP but allowed for IRPEF/IVA due to criminal reporting requirement triggering time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16516/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding Marco Crovetto's tax assessment. While the authority argued that a criminal report for invoice fraud should double the appeal deadline for all taxes, the court found this rule inapplicable to IRAP because it lacks a corresponding criminal offense. However, the court held that the deadline doubling for IRPEF and VAT was valid because the discovery of the invoice fraud triggered a mandatory criminal reporting obligation, regardless of whether the prosecution proceeded. Consequently, the lower court's judgment was quashed in part and remanded for a new examination of the IRPEF and VAT portions.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 3 DPR 600/1973; Art. 57, comma 3 DPR 633/1972: The doubling of appeal deadlines applies to IRPEF and VAT when a criminal report is required, but not to IRAP where no criminal offense exists.

Parole chiave

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tax appeal deadlines IRPEF and VAT IRAP tax criminal reporting obligation invoice fraud time limits extension tax assessment appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 3 DPR 600/1973
Ed infatti secondo lagiurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei termini previstodall’art. 43 D.P.R.
Art. 57, comma 3 DPR 633/1972
Art. 360, comma 1, n. 3 and 5 c.p.c.
art. 43 D.P.R. n. 600/1973
Ed infatti secondo lagiurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei termini previstodall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, non trova applicazione in materia diIRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sonopresidiate da sanzioni penali (Cass., Sez.
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 341
Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668
V, 13 gennaio 2021, n.341; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 9 marzo 2020, n. 6668
Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742
6668; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742;Cass., Sez.
Cass., sez. V, n. 12835 del 2022
Cass. 20400/2024
Cassation court dismisses appeal for allowing tax deduction of costs for fictitious operations.
Cass. n. 33014/2025
Cass. n. 600/2025

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Testo completo

l’Avvocatura Generaledello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 èdomiciliata-ricorrente-CONTROCROVETTO MARCO, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Piciocchidel foro di Genova, giusta procura speciale in atti- controricorrente–avverso la sentenza n. 1042/3/2018 della Commissione tributariaregionale della Liguria, depositata in data 20.7.2018, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6.5.2026 dalconsigliere Maria Clara SALI;1. Crovetto Marco, svolgente attività non specializzate di lavori edilimediante una ditta individuale con sede in Campomorone, avevaomesso di presentare le dichiarazioni Irpef, Irap e Iva per gli anni diimposta 2006 2007 e 2008.

La Guardia di finanza effettuava unaverifica fiscale, che si concludeva con la redazione di un processoNumero registro generale 7379/2019Numero sezionale 3848/2026Numero di raccolta generale 16516/2026Data pubblicazione 27/05/2026verbale di constatazione consegnato al contribuente il 13 luglio 2011.I questionari inviati ai clienti permettevano di reperire una fatturas.r.l., la numero 13 del 2006, di cui tuttavia non si era trovata traccianella contabilità nel corso della prima attività ispettiva conclusasi conil suddetto PVC.2. Rinvenendo l’indizio del reato di emissione di una fattura “ora perallora”, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 74 del 2000, imilitari procedevano all'invio della denuncia alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Genova.

L’Agenzia delle Entrateemetteva e notificava al Crovetto il conseguente avviso diaccertamento n. TL3012601261/2014, con il quale accertava, perl’anno di imposta 2006, un maggior reddito di impresa, nonché unmaggior valore della produzione netta ed un maggior volume d'affari,con conseguente ripresa a tassazione a fini Irpef e relativeaddizionali, Irap ed Iva.3. La C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso del contribuente,ritenendo tardiva la notifica dell'avviso di accertamento.4. La CTR della Liguria rigettava l'appello dell'Ufficio, ritenendo chenella fattispecie non vi fossero i presupposti per il raddoppio deitermini, a cagione della irrisorietà dell'importo della fattura, cheescludeva il dolo specifico della fattispecie di cui all'articolo 10 deldecreto legislativo 74/2000.5.

Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.6. Crovetto Marco resiste con controricorso.7. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel 6.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7379/2019Numero sezionale 3848/2026Numero di raccolta generale 16516/2026Data pubblicazione 27/05/20261. Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e falsaapplicazione dell'articolo 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 edell'articolo 57, terzo comma, del d.P.R. 633/1972, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate evidenziaesser pacifico che: l'avviso di accertamento era stato notificato indata 17 maggio 2014; il contribuente aveva omesso di presentare ladichiarazione fiscale per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; ilcontribuente non aveva esibito alla Guardia di Finanza la fatturanumero 13 dell'anno 2006, emessa nei confronti della Longtainers.r.l.; la notizia di reato era stata inoltrata all'autorità giudiziaria indata 20 luglio 2011.

Il caso di specie rientrava, pertanto, a pienotitolo nell'ambito delle previsioni del decreto legge n. 223/2006,convertito dalla legge numero 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio2006, che ha introdotto un nuovo termine di decadenza dell'azione diaccertamento tributario, in virtù del quale, in caso di violazione checomporta obbligo di denuncia penale, i termini accertativi sonoraddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è statacommessa la violazione. Il giudice tributario sarebbe dunquechiamato a verificare, ora per allora, se sussisteva astrattamente unafattispecie incriminatrice tipizzata dal decreto legislativo numero74/2000.

Pertanto, l'astratta configurabilità della fattispecie di reatoera sufficiente per consentire il raddoppio dei terminidell'accertamento. Né tale fattispecie poteva essere esclusa per laritenuta mancanza di dolo specifico, derivante a dire della C.T.R. dalloscarso importo della fattura, in primis in quanto il dolo attieneall'elemento soggettivo, mentre lo scarso importo della fattura investel’offensività; in secondo luogo, in quanto l'operatività non può essereesclusa in relazione ad una fattispecie per la quale, a differenza delleprecedenti, il legislatore non prevede soglie di rilevanza, atteso chel'occultamento della documentazione contabile offende di per séNumero registro generale 7379/2019Numero sezionale 3848/2026Numero di raccolta generale 16516/2026Data pubblicazione 27/05/2026l'interesse all'accertamento dei tributi.

In altri termini, unicacondizione affinché operi la normativa sul raddoppio dei termini è laconstatazione delle esistenze di una violazione per la quale sussistel'obbligo di denuncia di reato tributario, con conseguente irrilevanza,ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini, del modesto valoredella fattura o dell'imponibile o dell'imposta evasa.1.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.1.2. Va infatti rilevato che la ripresa a tassazione nei confronti delcontroricorrente involge anche l’Irap, per come incontroverso. Ladisciplina del “raddoppio dei termini” non riguarda l’IRAP, in quantole violazioni relative non sono inserite tra le ipotesi delittuosepreviste dal D.

Lgs. n. 74/2000, in cui sono disciplinati i reati inmateria di imposte sui redditi e di IVA. Ed infatti secondo lagiurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei termini previstodall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, non trova applicazione in materia diIRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sonopresidiate da sanzioni penali (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n.341; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 9marzo 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742;Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10483; Cass., sez.

V, n. 12835 del2022, e, tra le più recenti, Cass. 20400/2024, Cass. n.33014/2025). Per tale parte la doglianza va pertanto respinta.1.3. Per quanto riguarda invece le altre riprese (IRPEF, relativeaddizionali ed IVA) di cui all’avviso di accertamento impugnato, ladoglianza è fondata.1.4. Per orientamento consolidato di questa Corte, infatti, in temadi accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigenteratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportantil'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.,indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia,Numero registro generale 7379/2019Numero sezionale 3848/2026Numero di raccolta generale 16516/2026Data pubblicazione 27/05/2026dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta unadecisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna(cfr., per tutte, Cass. n. 600/2025).2.

La C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi, interferendoinammissibilmente nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinariapenale, laddove ha espresso un non consentito giudizio sullafondatezza in concreto della notizia di reato, anziché limitarsi averificare l’astratta sussistenza della fattispecie penale.3. In parziale accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto,cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo emotivato esame (limitatamente alle riprese IRPEF, relative addizionalied IVA), oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso;cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidarele spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)