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Ordinanza — n. 16509/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to parties' settlement agreement reached before final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16509/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the parties reached a settlement agreement covering both the charitable donations and the administrator's end-of-term fee. The taxpayers argued that certain payments were non-deductible, while the tax agency contested the deduction amounts based on statutory requirements. Since the dispute was resolved amicably prior to the final ruling, the court ordered the procedural costs to be fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 48 D.Lgs. 546/1992; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: A tax proceeding is extinguished when parties reach a settlement agreement, and judicial costs are waived in such cases.

Parole chiave

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tax settlement agreement extinguishment of proceedings compensation of costs charitable donations deduction administrative fee deduction assistenza amministrativa fiscale deduzione di versamenti a società di pubblica utilità deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992
In data 17.9.2025 le società ricorrenti hanno depositato istanzanella quale hanno affermato di aver raggiunto un accordo conciliativoex art. 48 del decreto legislativo n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25228/2022
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
Cass. n. 23408/2021
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
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Testo completo

avv.ti Giuseppe Romano delforo di Nola e Lorena Di Fiore del foro di Napoli, giusta procuraspeciale in atti-ricorrenti-CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generaledello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 èdomiciliata- controricorrente–Numero registro generale 13529/2016Numero sezionale 3843/2026Numero di raccolta generale 16509/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 10730/50/2015 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 1.12.2015, nonnotificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6.5.2026 dalconsigliere Maria Clara SALI;RILEVATO CHE:1.

Le società FARMACIE PETRONE S.R.L. e FIN POSILLIPO s.p.a., nellerispettive qualità di consolidata e consolidante, impugnavano conricorso per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con la quale laC.T.R. della Campania ha rigettato l’appello delle contribuenti avversola sentenza della C.T.P. di Napoli n. 21104/16/2014 che, a propriavolta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale, per l’anno di imposta2008, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile,assumendo indeducibili le «erogazioni liberali» in favoredell’Associazione con personalità giuridica «Zia Agnesina» e ladeduzione di euro 62.592,59, contabilizzata quale trattamento di finemandato dell’amministratore.

L’Ufficio riteneva che gli importi erogatiper liberalità a detta associazione, riconducibile alla famiglia Petrone,alla quale faceva pure capo le società erogante e la sua consolidante,non potessero essere dedotti ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. A)T.U.I.R., in quanto la beneficiaria, di fatto, non svolgeva, né avevamai svolto, l’attività di assistenza sociale e sanitaria prevista nelloStatuto. Quanto al trattamento di fine mandato dell’amministratore,secondo l’Ufficio, esso poteva essere dedotto nella minor misuraprevista per i lavoratori dipendenti.2.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.3. E’ stata fissata per la trattazione della causa l’adunanza camerale del23.9.2025.Numero registro generale 13529/2016Numero sezionale 3843/2026Numero di raccolta generale 16509/2026Data pubblicazione 27/05/20264. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.5. In data 17.9.2025 le ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio aseguito della quale è stato disposto rinvio a nuovo ruolo.6. E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del 6.5.2026, in prossimitàdella quale le società ricorrenti hanno depositato memoria conallegata documentazione, chiedendo la declaratoria di estinzione delgiudizio.CONSIDERATO CHE:1.

In data 17.9.2025 le società ricorrenti hanno depositato istanzanella quale hanno affermato di aver raggiunto un accordo conciliativoex art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992, non ancoraformalizzato, ma già corredato dal parere favorevole dell’Agenziadelle Entrate, chiedendo il rinvio della trattazione della causa.2. All’esito dell’udienza del 23.9.2025 la causa è stata rinviata anuovo ruolo, con invito alle parti di depositare l’accordo conciliativo exart. 48 del decreto legislativo n. 546/1992.3. In data 18.11.2025 la difesa della società contribuente hadepositato l’accordo di conciliazione della controversia, accettato econtrofirmato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad entrambi irilievi oggetto di accertamento (accantonamento del TFS ederogazioni liberali).4.

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e le spese processualipossono essere integralmente compensate, come da accordo delleparti;5. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), essendoquesta espressamente prevista nei casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria,Numero registro generale 13529/2016Numero sezionale 3843/2026Numero di raccolta generale 16509/2026Data pubblicazione 27/05/2026come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.Cass. n. 25228/2022, Cass.

Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n.23408/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)