Decreto — n. 16464/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controVg Holding Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Paoletti unitamente agliavvocati Antonio Lovisolo, Andrea Lovisolo-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ligurian.1372/2018 depositata il 23/10/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16464/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controVg Holding Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Paoletti unitamente agliavvocati Antonio Lovisolo, Andrea Lovisolo-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ligurian.1372/2018 depositata il 23/10/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4889/2020Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 16464/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli