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Ordinanza — n. 16459/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify the liquidator after company deregistration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16459/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to notify the liquidator, Stefano Bariola, following the company's deregistration. Although the Court previously ordered a renewal of notification for the liquidator due to irreperibility, the appellant did not comply with the 60-day deadline. Consequently, the lack of contradictory proceedings rendered the appeal procedurally invalid under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.: The Court declares a cassation appeal inadmissible when the appellant fails to notify the liquidator of a dissolved company within the prescribed term, thereby violating the requirement for contradictory proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility failure to notify company liquidation deregistration contradictory proceedings Civil Procedure Code renewal of notification registrazione di società

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensidell’art. 140 cod.
art. 140 cod. proc. civ
presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensidell’art. 140 cod. proc. civ..3.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 33811/2024
Generato dall'IA

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Testo completo

sadall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Por-toghesi, n. 12;– ricorrente –controNumero registro ge2ne rale 6705/2018Numero sezionale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026GI.ESSE AUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappre-sentante p.t., GIAN CARLO BARIOLA, in qualità di socio, STEFANO BA-RIOLA, in qualità di socio e di liquidatore della società;– intimati –avverso la sentenza n.2342/8/2017 della Commissione Tributaria Re-gionale dell’Emilia-Romagna depositata il 17.7.2017, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:1.

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna veniva rigettato l’appello proposto da Equitalia Servizi di Ri-scossione S.p.a., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso lasentenza n. 151/4/2012 della Commissione Tributaria Provinciale diParma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da GI.ESSEAUTO S.r.l. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n.07820110003943472 per IRES, IRAP e IVA anni 2006 e 2007 per euro1.544.682,10 oltre accessori.2. Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure acco-glieva il ricorso per difetto di rituale notifica della cartella alla societàpresso la sede legale/domicilio fiscale, oggetto di variazione e regolarecomunicazione oltre un anno prima delle notifiche effettuatedall’Agente della riscossione in data 25.3.2011 a GI.ESSE Auto S.r.l.c/o Bariola Stefano liquidatore e in data 27.4.2011 a GI.ESSE AutoS.r.l. presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensidell’art. 140 cod. proc. civ..3.

Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo irrituale siala notifica presso la sede legale/domicilio fiscale oggetto di variazioneNumero registro generale 6705/2018Numero sez3ion ale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026comunicata tempestivamente, sia la notifica presso il liquidatore dellasocietà.4. Propone ricorso per cassazione l’agente della riscossione, affidato adue motivi, indirizzato, oltre che alla società, al socio Gian Carlo Bariolae al socio e liquidatore Stefano Bariola, sul presupposto che la societàè stata cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017.

Gli in-timati non hanno svolto difese.Considerato che:1. In via pregiudiziale alla disamina delle singole censure, si rileva chequesta Corte, con ordinanza interlocutoria n. 33811/2024, ha dispostoil rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di Stefano Ba-riola, n.q. di socio e liquidatore della società, estinta in data 28.3.2017,dal momento che le notifiche nn. 628 e 630/18 di cui vi è copia agli attinon erano andate a buon fine per irreperibilità del destinatario e nonrisultavano eseguite ricerche e notifiche ulteriori nei confronti del sog-getto.2.

La Corte ha a tal fine rinviato la causa a nuovo ruolo e ha assegnatotermine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza perla notifica del ricorso nei confronti di Stefano Bariola n.q. di socio eliquidatore della società GI.ESSE AUTO S.r.l. in liquidazione, cancellatadal Registro delle imprese in data 28.3.2017, come riferito dalla stessaricorrente.3. L’adempimento non è stato compiuto da parte ricorrente e, in as-senza di costituzione del contraddittorio, nonostante il termine con-cesso per sanare il vizio riscontrato, dev’essere dichiarata l’inammissi-bilità del ricorso ex art.331 cod. proc. civ..

Nessun provvedimentodev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione degliintimati. P.Q.MNumero registro generale 6705/2018Numero sez4ion ale 4060/2026Numero di raccolta generale 16459/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida