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Ordinanza — n. 16457/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation dismisses appeal on procedural grounds due to lack of reasoning for expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16457/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal regarding the allocation of litigation costs in a tax dispute. The lower appellate court ordered a mutual offset of expenses without providing any reasoning, despite one party being entirely victorious. The court held that such a derogation from the standard rule requires logical and coherent justification, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The court must provide logical and coherent reasoning when ordering a mutual offset of litigation expenses, as this constitutes an exceptional derogation from the general rule of the losing party bearing all costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation expenses mutual offset tax court procedure lack of reasoning cassation appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Questa Corte regolatrice ha avuto recentemente occasione diconfermare che, in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola dellasoccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs.
Art. 360 c.p.c.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. V, 22.7.2025, n. 20755

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Testo completo

i Benevento, cheha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- intimata -avversola sentenza n. 2562, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania il 25.3.2025, e pubblicata il 27.3.2025;ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Del Grosso Luciol’intimazione di pagamento n. 017 2022 9001456764 000, avente adNumero registro generale 18138/2025Numero sezionale 4365/2026Numero di raccolta generale 16457/2026Data pubblicazione 27/05/2026oggetto due avvisi di accertamento non onorati e relativi al tributodell’Irpef (sanzioni), con riferimento agli anni 2012 e 2014.2.

Il contribuente impugnava l’atto di ingiunzione innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Benevento, proponendo censureprocedimentali e di merito e lamentando, tra l’altro, la prescrizione deipretesi crediti fiscali per non essere stati mai notificati i prodromici avvisidi accertamento. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso condannandoil ricorrente al pagamento delle spese di lite.3. Lucio Del Grosso spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, insistendo nei suoi argomenti.

Il giudice del gravame rilevavache non vi era prova in atti della notificazione dei prodromici avvisi diaccertamento. In conseguenza riformava la decisione della CGT I edannullava l’intimazione di pagamento impugnata, disponendo lacompensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo diimpugnazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto lanotificazione del ricorso a mezzo Pec, consegnata il 29.8.2025 presso ildifensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nelgiudizio di legittimità.

Il ricorrente ha pure depositato sintetica memoria.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione degli artt. 91 e92 c.p.c., per avere il giudice dell’appello disposto la compensazione dellespese di lite di entrambi i gradi del giudizio, sebbene Lucio Del Grosso siarisultato completamente vittorioso, senza neppure addurre unamotivazione.2. Ribadito che il ricorrente è alfine risultato interamente vittorioso neigradi di merito del giudizio, occorre evidenziare che il giudice del gravameNumero registro generale 18138/2025Numero sezionale 4365/2026Numero di raccolta generale 16457/2026Data pubblicazione 27/05/2026scrive in proposito, nella parte motivazionale (solo):

“le spese del doppiogrado compensate” (sent. CGT II, p. III), e poi riproduce la statuizione indispositivo.3. Questa Corte regolatrice ha avuto recentemente occasione diconfermare che, in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola dellasoccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quelladella compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di normagenerale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza èammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che,in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a talederoga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità, Cass.sez.

V, 22.7.2025, n. 20755.Nel caso di specie il giudice dell’appello si è limitato a disporre lacompensazione delle spese di lite, sebbene una delle parti in lite fosserisultata interamente vittoriosa, senza affatto motivare la propria scelta.3.1. Il ricorso proposto dal contribuente risulta pertanto fondato edeve essere accolto, conseguendone la cassazione della decisioneimpugnata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto da Del Grosso Lucio, cassa la decisioneimpugnata in relazione alla liquidazione delle spese di lite e rinvia innanzialla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché,in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda anuovo giudizio, provvedendo pure a regolare tra le parti le speseprocessuali del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteNumero registro generale 18138/2025Numero sezionale 4365/2026Numero di raccolta generale 16457/2026Data pubblicazione 27/05/2026Andreina Giudicepietro