Tax authority wins appeal on tax assessment deadlines and lack of prior hearing for pre-2009 years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially allowed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision regarding the 2005 tax assessment while upholding the nullity finding for other years. The lower court had declared the 2005 assessment time-barred due to a four-year limit, but the Supreme Court corrected this by applying a five-year limit because the taxpayer also earned property income requiring a separate declaration. Conversely, the Supreme Court rejected the argument that the lower court erred by accepting the taxpayer's justifications without a prior hearing, ruling that such a hearing was not legally mandatory for assessments covering fiscal years prior to 2009.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, comma 2 d.p.r. n. 600/1973; Art. 32, comma 4 d.p.r. n. 600/1973: The tax authority's power of assessment expires five years after the tax year if the taxpayer omits a declaration due to additional income, regardless of the employment income certificate; furthermore, the mandatory prior hearing procedure does not apply to synthetic assessments for fiscal years preceding 2009.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
Battaglia.1. A seguito di invito a comparire ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973,rimasto inevaso, l’Agenzia delle Entrate notificava ad Anna Maria TeresaMarzocchi, in data 10/11/2011, quattro avvisi di accertamento con i quali,relativamente agli anni dal 2005 al 2008, rideterminava sinteticamente ilsuo reddito.Numero registro generale 33710/2018Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 16431/2026Data pubblicazione 27/05/20262. Il ricorso della contribuente avverso i suddetti avvisi diaccertamento venne accolto dalla CTP di Matera, con sentenzasuccessivamente riformata, in accoglimento dell’appello, dalla CTR dellaBasilicata.
In particolare, i giudici di secondo grado ritennero, quantoall’anno 2005, che l’Amministrazione fosse incorsa nella decadenza ex art.43 d.p.r. n. 600/1973 (ratione temporis vigente), dovendosi a tale fineapplicare l’ordinario termine quadriennale, sul presupposto che laMarzocchi non avesse percepito ulteriori redditi (per i quali la dichiarazionepotesse considerarsi omessa) rispetto a quelli indicati nel CUD. Conriguardo agli altri avvisi impugnati, la CTR ne ravvisò la nullità per difettodi motivazione, non avendo l’Agenzia delle Entrate preso in considerazionele giustificazioni fornite dalla ricorrente nelle memorie depositate in sededi contraddittorio preventivo.3.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi. La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’Amministrazione deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, per non avere laCTR tenuto conto, ai fini dell’individuazione del termine di decadenza,dell’esistenza di un reddito da fabbricato per il 2005, che avrebbeobbligato la Marzocchi a presentare la dichiarazione dei redditi, la cuiomissione, quindi, rende applicabile il più lungo termine (quinquennale) dicui s’è detto.Il motivo è fondato, dovendosi applicare il principio di diritto affermato daCass., n. 12788/2025, secondo cui, “in tema di redditi da lavorodipendente ed altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, aisensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile rationetemporis, si realizza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui il contribuente, titolare di un CUD, ha omesso di presentare ladichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento perNumero registro generale 33710/2018Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 16431/2026Data pubblicazione 27/05/2026aver prodotto, oltre che un reddito di lavoro dipendente, anche altriredditi, risultando irrilevante la presentazione del CUD ad opera del datoredi lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per il reddito da lavorodipendente”.2.
Il secondo motivo censura la nullità della sentenza per illogicità econtraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha parametrato leasserite carenze della motivazione dell’avviso di accertamento rispetto agiustificazioni fornite dalla contribuente solo dopo l’emissione diquest’ultimo, in seno al procedimento di accertamento con adesione, afronte dell’iniziale mancata risposta al questionario inviatole.Questo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del successivo, dicui subito si viene a trattare.3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 32, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, per aver ritenuto “utilizzabili” legiustificazioni fornite dalla contribuente, nonostante questa non le avesseformulate in risposta al questionario.Il motivo merita accoglimento, in ragione dell’infondatezza delpresupposto giuridico su cui la statuizione censurata implicitamentepoggia, rappresentato dall’obbligatorietà del contraddittorio preventivo.La CTR, dopo aver premesso, nella sentenza impugnata, che “in caso diaccertamento sintetico dei redditi, come quello in esame, il contraddittorioè obbligatorio”, accolse l’appello sul presupposto che, pur essendo stato lostesso instaurato, l’atto impositivo non desse conto del mancatoaccoglimento delle giustificazioni in tale sede addotte dalla contribuentemedesima.
Presupposto esplicito del ragionamento della Corte di secondogrado è, dunque, l’obbligatorietà del contraddittorio, giustificandosi ilriscontrato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento in ragione delpresupposto obbligo di raccogliere - per l’appunto, in sede dicontraddittorio preventivo - i rilievi del contribuente. Vi è, però, che,trattandosi di accertamento relativo ad annate fiscali anteriori al 2009, ilNumero registro generale 33710/2018Numero sezionale 2943/2026Numero di raccolta generale 16431/2026Data pubblicazione 27/05/2026suddetto obbligo non sussisteva, come ribadito, in tempi assai recenti, daCass., n. 7953/2026, secondo cui, “in tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria ègravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generaledi contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre,per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazionenazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, soloove risulti specificamente sancito, come avviene perl'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n.78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodod'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualitàsono legittimi anche senza l'instaurazionedel contraddittorio endoprocedimentale”.4.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata, dovendo la CTR, in diversa composizione, esprimersisui motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento rimasti assorbitidalle statuizioni caducate. P.Q.MAccoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/4/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro