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Ordinanza — n. 16420/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of substantive reasoning in second-instance judgment regarding tax lien validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16420/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a tax lien. The taxpayer argued the lien was invalid because the underlying property had already been freed from a previous, annulled lien. The court found the second-instance judgment failed to provide substantive reasoning on the merits, merely citing prior annulment orders without explaining why the current lien remained valid. Consequently, the appeal was rejected for lack of motivation, and the case was remitted to the Regional Court for a new examination of the factual merits.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 77 D.P.R. 602/1973: A cassation appeal is admissible only if it demonstrates a motivational anomaly constituting a violation of constitutionally relevant law, such as a complete lack of substantive reasons or an irreconcilable contradiction, rather than mere insufficiency of reasoning.

Parole chiave

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tax lien annulment lack of motivation cassation appeal procedural remittal property encumbrance procedura di ricupero d'imposta esame di cassazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.c.
Art. 77 D.P.R. 602/1973
cossione notificava alla contribuentePatrizia Caciolli, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R.
art. 118 disp. att.c.p
4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 8053/2014
Cass. 24679/2013
Cass. 27197/2011
Cass. 7921/2011
Cass. 20455/2006
Cass. 7846/2006
Cass. 18134/2004
Cass. 2357/2004
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Testo completo

cossione notificava alla contribuentePatrizia Caciolli, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973, la comunicazione diNumero registro generale 18568/2022Numero sezionale 4292/2026Numero di raccolta generale 16420/2026iscrizione ipotecaria identificata con il n. 04176201388000496000, intimante, aData pubblicazione 27/05/2026pena della preavvisata iscrizione di ipoteca, il pagamento di trentatré cartelle dipagamento, regolarmente notificate alla debitrice. In data 16.09.2013, l’Entedella riscossione iscriveva l’ipoteca in questione con nota n. 24744/2016.Avverso i menzionati atti, in data 07.10.2013, la contribuente proponevaricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze,rappresentando come sui beni oggetto della procedura cautelare opposta fossestata precedentemente iscritta un’altra ipoteca, in data 12.01.2011, anch’essaimpugnata dalla contribuente innanzi alla medesima Commissione TributariaProvinciale di Firenze; quest’ultimo contenzioso era stato definito in primo gradocon la sentenza n. 94/09/2012, depositata il 04/06/2012, con la quale il Giudiceadito aveva disposto l’annullamento del pregresso gravame ipotecario.

LaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 1120/03/2015,depositata in data 13.10.2015, preso atto della sentenza n. 94/09/2012,affermava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto eseguita su beniconferiti in fondo patrimoniale. A seguito di appello da parte dell’Agente dellariscossione, parte appellata eccepiva preliminarmente la tardività del gravamedell’Agente della riscossione. La Commissione Tributaria Regionale della Toscanapronunciava la sentenza n. 205/06/2018, depositata in data 05/02/2018, con laquale accoglieva la preliminare eccezione dell’appellata e dichiaraval’inammissibilità dell’atto di appello dell’Agente della riscossione per tardività.

LaSuprema Corte, Sez. VI, con l’ordinanza n. 15080/2020, depositata il15/07/2020, accoglieva le censure dell’Agente della riscossione, reputandoneammissibile l’originario appello e per l’effetto, cassava la sentenza impugnata erinviava alla medesima Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indiversa composizione, per nuovo esame. Nel giudizio di rinvio, si costituival’Agente della riscossione, chiarendo che il contenzioso precedente era quellodefinito in primo grado dalla sentenza n. 94/09/2012 della C.T.P. di Firenze,favorevole alla contribuente.

Tale sentenza era stata dapprima riformata, insenso favorevole all’Agente della riscossione, dalla sentenza n. 1322/13/2014della C.T.R. della Toscana. Successivamente era intervenuta l’ordinanza dilegittimità n. 18349/2016, depositata il 19/09/2016 dalla VI Sezione civile diNumero registro generale 18568/2022Numero sezionale 4292/2026Numero di raccolta generale 16420/2026questa Corte, con cui la sentenza di secondo grado era stata cassata, sulData pubblicazione 27/05/2026presupposto del mancato invio della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria.Infine, era sopravvenuta la statuizione definitiva del Giudice del rinvio,individuato nella medesima C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, cheaveva effettivamente annullato la prima delle iscrizioni ipotecarie eseguitedall’Agente della riscossione (quella del 2011), in piena aderenza al dictum dilegittimità, unicamente in ragione dell’accertata omissione dell’invio dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: trattavasi della sentenza n.1270/02/2018 della C.T.R. della Toscana, depositata in data 02/07/2018.Mentre nel caso di specie si discuteva di una seconda iscrizione ipotecaria,eseguita nel 2013, in relazione alla quale erano stati dedotti tutt’altri motivi dipresunta illegittimità (tra l’altro, l’insistenza del gravame ipotecario su beniconferiti in fondo patrimoniale).La Commissione Tributaria Regionale della Toscana pronunciava la sentenzan. 37/03/2022, depositata in data 12/01/2022, con la quale il Collegio dichiaravadi prendere atto della pronuncia emessa dalla Suprema Corte e rigettaval’originario appello dell’Ufficio.1.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, affidato a unmotivo; spiega controricorso e deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.Patrizia Caciolli.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del19.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 e 5 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione delcombinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazioneapparente fornita dalla C.T.R. in ordine alla presunta illegittimità dell’iscrizioneipotecaria.Numero registro generale 18568/2022Numero sezionale 4292/2026Numero di raccolta generale 16420/2026Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado sarebbe incorsa nellaData pubblicazione 27/05/2026denunciata nullità motivazionale, essendo totalmente impossibile ricostruirel’iter logico giuridico seguito: in primo luogo, non sarebbe desumibile quale siala pronuncia della Corte di Cassazione dalla quale la C.T.R. avrebbe tratto ilconvincimento che l’iscrizione ipotecaria sarebbe stata eseguita in danno dellaricorrente sarebbe stata reputata illegittima per avere “aggredito i beniappartenenti al fondo patrimoniale”, in quanto Cass.

Civ., Sez. VI, 15 luglio2020, n. 15080, aveva avuto ad oggetto il solo tema della tempestivitàdell’appello proposto dall’Agente della riscossione entro il termine lungo diimpugnazione, anziché entro il termine breve. Allo stesso modo, non sembra chela C.T.R. possa avere inteso fare riferimento a Cass. Civ., Sez. VI, 19 settembre2016, n. 18349, posto che in tale ultima pronuncia la Suprema Corte è giunta aconclusioni diametralmente opposte a quelle rappresentate dalla C.T.R., avendospecificamente disatteso le corrispondenti doglianze articolate dalla contribuente2.Il motivo è fondato.2.1.

In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass.

Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laNumero registro generale 18568/2022Numero sezionale 4292/2026Numero di raccolta generale 16420/2026veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno oData pubblicazione 27/05/2026all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n.2357).Nel caso di specie, in effetti, la sentenza di appello non dà conto delle ragioniche fondano nel merito il rigetto dell’impugnazione proposta dall’odiernoricorrente, in quanto contiene esclusivo riferimento a pronunce della Corte dilegittimità che non contengono utili riferimenti al merito della controversia (daun lato, la pronuncia n. 15080 del 15 luglio 2020, che aveva avuto ad oggetto ilsolo tema della tempestività dell’appello proposto dall’Agente della riscossioneentro il termine lungo di impugnazione, anziché entro il termine breve, dall’altro,la n. 18349 del 19 settembre 2016, che non aveva affrontato il profilo di meritoafferente l’opponibilità, nel caso di specie, del fondo patrimoniale costituito dallaodierna controricorrente).In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con conseguenterimessione delle ulteriori valutazioni al giudice di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizioneper gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relativeanche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il19.5.2026.Il PresidenteMaria Luisa De Rosa