Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16419/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows cassation appeal against regional commission ruling for violation of taxpayer's right to contradictory procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16419/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision invalidating a tax assessment. The taxpayer argued the assessment violated their right to a contradictory procedure under Article 12 of Law 212/2000. The court agreed, noting that while the assessment was based on financial investigations rather than physical inspections, the specific procedural safeguards required by the statute were not met in this context.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 comma 7 L. 212/2000; The right to a contradictory procedure is a mandatory requirement for tax assessments derived from financial investigations, and its absence renders the administrative act invalid.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment validity contradictory procedure financial investigations taxpayer rights administrative act invalidity Italian tax law Cassation appeal tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 comma 7 L. 212/2000
360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 comma 7 L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sezioni Unite 9 dicembre 2015, n. 24823
Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875
Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030
Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799
20 aprile 2017, n.10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071
Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943
21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943,e di recente, soprattutto, S.U.
S.U. n. 21271/2025
26943,e di recente, soprattutto, S.U. n. 21271/2025).Nel caso di specie è pacifico che si sia trattato di c.d.
Cass. 23824/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nerale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-controGiovanni Nardò-intimato-avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.1220/05/2022, depositata in data 29.4.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19.5.2026, dalConsigliere dott. Alessia De Durante1. Con avviso di accertamento n. TVS010401256/2014, emesso in relazioneall’anno di imposta 2009, in virtù di quanto disposto dall’art. 32 comma 1 delNumero registro generale 28307/2022Numero sezionale 4295/2026Numero di raccolta generale 16419/2026Data pubblicazione 27/05/2026d.p.r. n. 600/1973, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero atassazione nei confronti dell’intimato di varie movimentazioni delle quali lostesso, a seguito di invito, non aveva saputo fornire giustificazioni, soprattuttorappresentate da versamenti di somme in contanti, per un ammontarecomplessivo pari alla somma di € 46.271,15.1.

A seguito di impugnazione da parte del contribuente, dapprima lacommissione tributaria provinciale e poi quella regionale, con la sentenzaoggetto della odierna impugnazione, avevano statuito l’illegittimità dell’avviso diaccertamento, in quanto irrispettoso del termine di cui all’art. 12 dello statutodel contribuente.2. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, affidato a unmotivo; la contribuente è rimasta intimata.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del19.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 comma 7 L. 212/2000.Deduce il ricorrente che la CGT2 avrebbe erroneamente applicato la normacitata, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità: nel caso di specie, si tratta di un accertamento cd. “a tavolino”, inquanto esso era stato trasmesso a seguito di indagine finanziaria, cui era seguitoinvito al contribuente per la giustificazione di talune movimentazioni bancarie.2.Il motivo è fondato.2.1.

In base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza dilegittimità, cui si intende dare seguito, (cfr. Cass. Sezioni Unite 9 dicembre 2015,n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della l. n. 212/2000 si applica aisoli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei tributi armonizzati, questi ultimisoggetti al diritto dell'Unione europea, «in tema di tributi c.d. non armonizzati,l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoproceclimentale,pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per leNumero registro generale 28307/2022Numero sezionale 4295/2026Numero di raccolta generale 16419/2026Data pubblicazione 27/05/2026quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd.armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, laviolazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazionecomporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché,in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamentemomento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa etale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fedeed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispettoalla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è statopredisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre,Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875;

Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n.10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord.11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943,e di recente, soprattutto, S.U. n. 21271/2025).Nel caso di specie è pacifico che si sia trattato di c.d. accertamento a tavolino,non riferito ad IVA secondo quanto sopra osservato, con invito alla contribuenteal deposito della documentazione che fosse idonea a giustificare taluniversamenti bancari (sul punto, si confronti Cass. 23824/2018); l'accertamentoè scaturito da indagini finanziarie e da un successivo invito a fornire documenti,senza alcun accesso presso i locali del contribuente.

Si tratta di un classicoaccertamento "a tavolino", per il quale la giurisprudenza costante escludel'applicazione dell'art. 12, comma 7 e, con la decisione impugnata, la C.t.r. avevaesteso indebitamente tale garanzia a un'ipotesi non contemplata dalla norma.In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con conseguenterimessione delle ulteriori valutazioni al giudice di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione pergli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Numero registro generale 28307/2022Numero sezionale 4295/2026Numero di raccolta generale 16419/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il19.5.2026.Il PresidenteMaria Luisa De Rosa