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Ordinanza — n. 16395/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax assessment appeal claiming bankruptcy concordat prevents tax authority from issuing tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16395/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Mondello s.r.l.'s appeal against a tax assessment notice issued after the company's bankruptcy concordat was approved. The company argued that the concordat precluded tax collection, but the court found no tax transaction had occurred to crystallize the debt. Consequently, the court ruled that bankruptcy proceedings do not automatically bar tax authorities from issuing assessments for violations occurring before the bankruptcy began.

Regesto Legislator

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Art. 160 ss. l.fall.; Art. 97 Cost.; Art. 10 l. 212/2000: The opening of a preventive bankruptcy concordat does not preclude the tax authority from issuing an assessment notice if no tax transaction has been concluded to crystallize the credit.

Parole chiave

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preventive bankruptcy concordat tax assessment notice tax transaction crystallization tax authority powers bankruptcy proceedings immunity differimento dell'imposizione deficit di conformità tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 160 ss. l.fall.
Art. 97 della Costituzione
(ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art.
Art. 10 l. 212/2000
97 della Costituzione e l’art. 10 l. 212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art.
Art. 182-ter, comma 2, l. fall.
212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. (ratione temporis vigente) e dopo l’approvazione delpiano concordatario da parte dei creditori.Il motivo è infondato.
Art. 182-ter, comma 3, l. fall.
212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l.
art. 97 della Costituzione
(ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 24880/2020
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Testo completo

IA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 7792/2023, depositata il 26/9/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Mondello s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n.TYQ03C700616/2015, con il quale, relativamente all’anno 2011, le eranostati contestate l’illegittima deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA,con conseguente rideterminazione in aumento di IRES, IRAP e IVA.2.

La CTP di Caltanissetta rigettò il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettòl’appello, sul presupposto (per quanto in questa sede interessa) chel’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo nonNumero registro generale 8447/2024Numero sezionale 3065/2026Numero di raccolta generale 16395/2026Data pubblicazione 26/05/2026precludesse l’emissione dell’avviso di accertamento, in mancanza di unatransazione fiscale (nel caso di specie, non intervenuta).4. La Mondello s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente deduce laviolazione degli artt. 160 ss. l.fall. (ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art. 10 l. 212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. (ratione temporis vigente) e dopo l’approvazione delpiano concordatario da parte dei creditori.Il motivo è infondato.

Invero, l'apertura di un concordato preventivonon è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione aruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degliaccessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono lesanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla proceduraconcorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forzamaggiore estintiva dell'obbligazione (Cass., n. 24880/2020).Dalla sentenza di secondo grado (non censurata, sul punto, in sede dilegittimità) risulta che, al momento dell’emissione dell’avviso diaccertamento in discorso, non era intervenuta alcuna transazione fiscale,non constando (né venendo affermato dalla ricorrente) che l’Ufficiofinanziario avesse espresso il proprio voto favorevole nelle forme di cuiall’art. 182-ter, comma 3, l. fall. ratione temporis vigente.

Ne consegueche non poteva configurarsi alcuna cristallizzazione del credito tributariosuscettibile di precludere l’emissione dell’avviso di accertamento suddetto. P.Q.MNumero registro generale 8447/2024Numero sezionale 3065/2026Numero di raccolta generale 16395/2026Data pubblicazione 26/05/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo Di Marzio