Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16393/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax assessment appeal claiming bankruptcy proceedings barred tax authority from issuing tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16393/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice issued after the company entered bankruptcy proceedings. The taxpayer argued that bankruptcy laws prevented the tax authority from acting once the preventive agreement was approved, but the court found no evidence of a tax transaction or creditor vote required to block the assessment. Consequently, the court ruled that bankruptcy does not extinguish tax debts incurred before the proceedings began.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 160 ss. l.fall.; Art. 97 Cost.; Art. 10 l. 212/2000: The opening of preventive bankruptcy proceedings does not preclude the tax authority from issuing assessment notices or imposing penalties for tax violations occurring prior to the bankruptcy, absent a specific tax transaction or favorable creditor vote.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive bankruptcy proceedings tax assessment notice issuance tax debt extinction creditor vote requirement fiscal transaction preclusion differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente deduzione dell'imposta precedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 ss. l.fall.
Art. 97 della Costituzione
(ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art.
Art. 10 l. 212/2000
97 della Costituzione e l’art. 10 l. 212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art.
Art. 182-ter, comma 2, l. fall.
212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. (ratione temporis vigente) e dopo l’approvazione delpiano concordatario da parte dei creditori.2.
Art. 182-ter, comma 3, l. fall.
212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l.
art. 97 della Costituzione
(ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 24880/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 7793/2023, depositata il 2/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Mondello s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n.TYQ03C700617/2015, con il quale, relativamente all’anno 2012, le eranostati contestate l’illegittima deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA,con conseguente rideterminazione in aumento di IRES, IRAP e IVA.2.

La CTP di Caltanissetta rigettò il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettòl’appello, sul presupposto (per quanto in questa sede interessa) chel’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo nonNumero registro generale 9095/2024Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 16393/2026Data pubblicazione 26/05/2026precludesse l’emissione dell’avviso di accertamento, in mancanza di unatransazione fiscale (nel caso di specie, non intervenuta).4. La Mondello s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente deduce laviolazione degli artt. 160 ss. l.fall. (ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art. 10 l. 212/2000”.Deduce la Mondello che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. (ratione temporis vigente) e dopo l’approvazione delpiano concordatario da parte dei creditori.2.

Il motivo è infondato. Invero, l'apertura di un concordatopreventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario medianteiscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione dellesanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cuidiscendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente allaprocedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi diforza maggiore estintiva dell'obbligazione (Cass., n. 24880/2020).Dalla sentenza di secondo grado (non censurata, sul punto, in sede dilegittimità) risulta che, al momento dell’emissione dell’avviso diaccertamento in discorso, non era intervenuta alcuna transazione fiscale,non constando (né venendo affermato dalla ricorrente) che l’Ufficiofinanziario avesse espresso il proprio voto favorevole nelle forme di cuiall’art. 182-ter, comma 3, l. fall. ratione temporis vigente.

Ne consegueche non poteva configurarsi alcuna cristallizzazione del credito tributariosuscettibile di precludere l’emissione dell’avviso di accertamento suddetto. P.Q.MNumero registro generale 9095/2024Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 16393/2026Data pubblicazione 26/05/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo Di Marzio