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Decreto — n. 16369/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16369/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16369/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Barletta unitamenteall’avvocato Marilena Martuscelli-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale Salerno in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n.2516/2018 depositata il 19/03/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 31193/2018Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16369/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16369/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 31193/2018Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16369/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato termini di ricorso ripetibili dell'avvocato opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Barletta unitamenteall’avvocato Marilena Martuscelli-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale Salerno in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n.2516/2018 depositata il 19/03/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 31193/2018Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16369/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli