Decreto — n. 16362/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAesentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controLuzzi Gennaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Santisunitamente agli avvocati Barbara Burla, Giovanni Burla-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneton.1074/2017 depositata il 26/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16362/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controLuzzi Gennaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Santisunitamente agli avvocati Barbara Burla, Giovanni Burla-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneton.1074/2017 depositata il 26/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12955/2018Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 16362/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli