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Ordinanza — n. 16356/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to fatal flaws in the administrative act's motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16356/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Diocesan Opera against a regional tax commission decision. The lower court found the tax assessment invalid because the administrative act listed four real estate units while the taxpayer only owned two, creating a fundamental identification error. The court ruled that such a defect in the motivation of the tax notice violates the taxpayer's right to defense and precludes the judiciary from substituting the administration's evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 7 Statuto del contribuente; Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002: When an administrative tax act suffers from a genetic defect in its motivation that prevents the identification of tax prerequisites, the judiciary must declare it invalid rather than substitute its own assessment.

Parole chiave

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tax assessment invalidation defect in motivation right of defense substitutive power tax identification error administrative act vices Cassation procedure stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 7 Statuto del contribuente
58, 62, 63, 65, 69 e art. 70 del d.lgs 507/93 nonché dell’art.2697 c.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.Mrigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., 11284/2022
Cass., n. 7056/2014
Cass., n. 23009/2009
Cass., n. 15842/2006
Cass., n. 27560/18
Cass., n. 3080/21
Cass., n. 31827/24
Cass., n. 3080/2021
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Testo completo

avvocati Maria Suppa e Antonio Chiarello, con domicilio elettopresso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pecorilla, in Roma, corso VittorioEmanuele II, 18-ricorrente-controOpera Diocesana Maria Santissima Immacolata-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia-sezione distaccata di Taranto n. 2392/2019 depositata il 30/08/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Valeria Chirico.1. Con sentenza n. 2392/2019, depositata in data 30/08/2019, laCommissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata diTaranto, accoglieva l’appello proposto dall’Opera Diocesana MariaNumero registro generale 10641/2020Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 16356/2026Data pubblicazione 26/05/2026Santissima Immacolata avverso la sentenza della CTP di Taranto n.1054/2018, che aveva accolto parzialmente l’impugnazione dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento n. 78/2016 relativo allaomessa denuncia della TARSU per gli anni 2011 e 2012, emesso dalComune di Martina Franca, limitatamente alla mancata applicazione delcumulo giuridico delle sanzioni, rilevando nel contempo la correttaestensione degli immobili e la congruità della tariffa applicata dall’Enterispetto all’uso effettivo dei locali.Il giudice d’appello rilevava, invece, che il provvedimento impugnato sifondava “su plurime incongruenze concernenti proprio gli elementiidentificativi degli immobili assoggettati a tassazione che ne minano allaradice la legittimità”, atteso che l’atto riferiva l’omessa denuncia a quattrounità immobiliari, rispettivamente distinte al fg 211, p.lla 201 (di mq2.346), al fg 211, p.lla 201 (di mq 511), al fg 211, p.lla 201 (di mq 824) eal fg 225, p.lla 529 (di mq 120), mentre, dalle visure catastali storiche edalla relazione giurata di parte, la contribuente risultava proprietaria neiperiodi in contestazione di due sole unità immobiliari, una censita al foglio211, p.lla 201, in categoria B1, priva di subalterni e l’altra censita al fg225, p.lla 529 in categoria C2, avente superficie di mq 116, la prima dellequali risultava erroneamente duplicata sotto i numeri 2 e 3 dell’attoimpugnato, con attribuzione di superfici differenti (mq 511 e mq 824),desunte dalle planimetrie dell’immobile catastalmente identificato con lap.lla 836 sub 1 del fg 225, scaturito, solo nel 2013 (anno successivo aquelli di accertamento), dalla soppressione e fusione della p.lla 201 del fg201 e della p.lla 529 del fg 225, della superficie complessiva di 2.346 mq,sicchè le superfici di cui alle unità immobiliari sub nn. 2, 3 e 4 dell’atto diaccertamento erano in realtà già ricomprese nella superficie dell’unità subn. 1, con conseguente erronea attribuzione alla contribuente di unasuperficie tassata di mq 3.801 anziché di una superficie tassata di mq2.346.

Tale erronea duplicazione ed erroneo riferimento ad un immobileNumero registro generale 10641/2020Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 16356/2026Data pubblicazione 26/05/2026censito solo nel 2013, non permettendo di identificare “in maniera chiaraed oggettiva, la superficie tassabile e la categoria di predetti beni”,secondo il giudice d’appello inficiava “in maniera irrimediabile la bontà delprovvedimento impugnato”.2. Avverso la sentenza n. 2392/19 proponeva ricorso per cassazione ilComune di Martina Franca.L’Opera Diocesana Maria Santissima Immacolata rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deducono la “violazione e falsa applicazionedell’art. 58, 62, co. 1, co. 2 e co. 3, 63, 65 e 70 del d.lgs. n.507/93, inrelazione all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c.”, in quanto il giudice d’appello,dopo aver accertato i presupposti oggettivo e soggettivo dell’imposizioneed aver esattamente determinato la superficie imponibile, invece diquantificare l’obbligazione tributaria dovuta, seppur con riferimento ad ununico immobile di mq 2.346, ha annullato integralmente l’atto impositivo.A fronte dell’accertata invalidità dell’atto per motivi di ordine sostanziale(duplicazione ed erronea determinazione della superficie imponibile),secondo la ricorrente il giudice d’appello avrebbe dovuto, invece,esaminare nel merito la pretesa tributaria e non limitarsi ad annullarel’atto impositivo.

Ciò in quanto, come più volte affermato dallagiurisprudenza di legittimità, il processo tributario è tra quelli di“impugnazione-merito” e tende, pertanto, all’accertamento sostanziale delrapporto controverso, sicchè solo quando l’atto sia affetto da vizi formali,tali da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precluderel’esame del merito, il giudizio deve concludersi con una pronuncia di merainvalidazione dell’atto, dovendo altrimenti essere adottata una pronunciasostitutiva sulla sussistenza ed entità dei presupposti della pretesatributaria.2.

Con il secondo motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’artt. 62, 63 e 65 del d.lgs. 507/93 dell’artt. 7 e 36 del d.lgs. 546/92 eNumero registro generale 10641/2020Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 16356/2026Data pubblicazione 26/05/2026degli artt. 112-15 e 277 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,comma1, n.4 c.p.c.”, per avere la CTR omesso di esercitare la propriavalutazione di merito sostitutiva dell’atto impositivo e di rideterminarel’imposta dovuta, nonostante ciò fosse possibile sulla scorta dellerisultanze di causa, avendo accertato per almeno uno dei locali lasussistenza del presupposto impositivo della TARSU, nonchè quantificatola superficie tassabile.3.

Con il terzo motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’artt. 58, 62, 63, 65, 69 e art. 70 del d.lgs 507/93 nonché dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n.3 c.p.c.”, essendo obbligodel giudice di merito pronunciarsi sulla debenza del tributo, in quantonell’avviso di accertamento i locali erano stati individuati anche in baseall’ubicazione, indirizzo ed utilizzo, e la stessa contribuente avevaammesso la propria soggettività tributaria passiva seppur con riferimentoad uno solo dei locali. Pertanto, al netto dell’errore di duplicazione e disuperficie, l’atto conservava una sua parziale legittimità e fondatezza,essendo irrilevante ai fini del prelievo TARSU la classificazione catastaledell’immobile, poiché, in assenza di denuncia delle aree escluse dallasuperficie tassabile, di cui è onerato il contribuente, la tassa è dovuta peril fatto stesso dell’occupazione o della detenzione di locali ed aree scopertea qualsiasi uso adibiti, in base alla tariffazione stabilita dai comuni persingola categoria, espressamente richiamata nell’avviso in questione, perle utenze di strada Lanzo e per il locale di strada Taranto.I tre motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamentein quanto agli stessi è sottesa la medesima allegazione fattuale relativaall’omessa rideterminazione dell’imposta dovuta, nonostantel’accertamento della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettividella pretesa tributaria quantomeno in relazione all’immobile sub 1dell’avviso di accertamento.I motivi sono infondati.Numero registro generale 10641/2020Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 16356/2026Data pubblicazione 26/05/2026Orbene, emerge dalla sentenza impugnata una situazione di evidenteconcreta incertezza in merito all’individuazione delle unità effettivamenteoccupate o detenute dalla contribuente negli anni di imposta per i quali èstato richiesto il tributo, non solo in relazione all’identificazione catastaledegli immobili, ma al numero degli stessi e soprattutto alla superficietassata (pacificamente determinata in modo erroneo).

Tale situazione ètanto più grave se si considera che al fatto stesso dell’occupazione odetenzione delle superfici tassate è correlata, nel caso di specie, lasoggettività passiva tributaria, sicchè detta incertezza non può nonriverberarsi, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello, sullaidoneità e sufficienza della motivazione dell’atto, non consentendo diindividuare con chiarezza i presupposti oggettivi e soggettivi dell’impostarichiesta, perciò compromettendo il diritto della contribuente ad una pienae tempestiva difesa, in violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.Nel caso di specie, solo all’esito della produzione da parte del comune divisure storiche e planimetrie il giudice di merito è riuscito, interpretandol’atto, ad individuare con esattezza le unità e soprattutto le superfici datassare, non coincidenti con quelle tassate.A tal proposito, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il finedi porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva inmisura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperirel’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacementel’an ed il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essereforniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli aborigine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado dideterminatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizionon difficoltoso del diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possonoessere colmate dall'amministrazione finanziaria conuna motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione (exNumero registro generale 10641/2020Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 16356/2026Data pubblicazione 26/05/2026plurimis, Cass., 11284/2022;

Cass, n. 7056/ 2014; Cass., n. 23009/2009;15842/2006).Ciò posto, laddove l’atto sia affetto da un vizio genetico, nel caso dispecie afferente alla motivazione, tale da minarne la validità, non èrichiedibile all’autorità giudiziaria l’attivazione del potere sostitutivo checonnota, in via generale, il processo tributario come processo di“impugnazione-merito” e non “impugnazione-annullamento” e lo obbligaad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante unamotivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti postidalle domande di parte, allorquando, però, ritenga invalido l’avviso diaccertamento solo per motivi di ordine sostanziale (Cass., n. 27560/18;Cass., n., 3080/21;

Cass. n., 31827/24).Infatti, ove l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal puntogravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi, come, nelcaso di specie, di vizio della motivazione tale da minarne in radice lachiarezza incidendo sul pieno e tempestivo esercizio del diritto di difesa (v.sulla insussistenza del potere sostitutivo in caso di vizio di motivazioneCass. cit., n. 3080/2021), il giudizio deve concludersi con una pronuncia disemplice invalidazione, come accaduto nel caso di specie.Il ricorso va, pertanto, rigettato.Nulla sulle spese, essendo la controparte vittoriosa rimasta intimata.

P.Q.Mrigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data25.3.2026 .Numero registro generale 10641/2020Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 16356/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il PresidenteGiacomo Maria Stalla