Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by the State Attorney General, did not act within the deadline set by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
all'avvocato MariaAntonietta Cestra-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.5234/2025 depositata il 21/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20065/2025Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16269/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli