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Decreto — n. 16137/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16137/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16137/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eso dall'avvocatoMaurizio Vito Sorisi-ricorrente-controABACO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Pavian.247/2025 depositata il 21/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23559/2025Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 16137/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Antonella Dell'Orfano

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 16137/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Pavian.247/2025 depositata il 21/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23559/2025Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 16137/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Antonella Dell'Orfano

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali spese di difesa spese di gratuito patrocinio deduzione per spese spese legate all'invalidità assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

eso dall'avvocatoMaurizio Vito Sorisi-ricorrente-controABACO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Pavian.247/2025 depositata il 21/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23559/2025Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 16137/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Antonella Dell'Orfano