Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request for judgment was submitted after the proposal for case closure was communicated to the parties. Consequently, the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a Amministrativa inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Sergio Antonio Maria Cacopardo-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generaledello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n.1652/2025 depositata il 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19540/2025Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 16127/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli