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Decreto — n. 16124/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16124/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16124/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vocato PierluigiBasile-ricorrente-controCOMUNE DI COSENZA in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Carolillo unitamenteall’avvocato Carmelo Triulcio-controricorrente-nonché controMUNICIPIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Calabrian.855/2025 depositata il 25/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22385/2025Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 16124/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16124/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22385/2025Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 16124/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione esame di cassazione liquidazione degli onorari difensivi compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vocato PierluigiBasile-ricorrente-controCOMUNE DI COSENZA in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Carolillo unitamenteall’avvocato Carmelo Triulcio-controricorrente-nonché controMUNICIPIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Calabrian.855/2025 depositata il 25/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22385/2025Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 16124/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Antonella Dell'Orfano