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Ordinanza — n. 16110/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as judgment extinguished by taxpayer's withdrawal without payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16110/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer withdrew the lawsuit without paying the outstanding debt. Although the taxpayer claimed a debt reduction scheme applied to the disputed tax notices, the court found no proof linking the scheme to the specific tax claims. Consequently, the court ruled that the withdrawal was ineffective for extinguishing the litigation due to the lack of integral payment.

Regesto Legislator

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Art. 5 t.u.i.r.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: A taxpayer's withdrawal from a cassation appeal does not extinguish the litigation if the debt remains unpaid and the debt reduction scheme does not univocally cover the contested tax claims.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment debt reduction scheme integral payment requirement tax transparency principle cassation withdrawal tax liability assessment litigation termination assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 t.u.i.r.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributounificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inquanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizionedel ricorso (Cass., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083/2018
Cass. n. 24083/2018).In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosiritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazionedelle cartelle, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesseCons.
Cass. n. 34109/2022
Cass. n. 31732/2018
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Testo completo

ce– ricorrente–controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,– resistente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 3581/2016,depositata il 18/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08Maggio 2026 dalla consigliera Rosanna Angarano.1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Gaetana Loredana Cipriano,socia di La Madia s.n.c. di Cipriano G.L. e Cuttaia G., avviso diNumero registro generale 11550/2017Numero sezionale 3915/2026Numero di raccolta generale 16110/2026Data pubblicazione 25/05/2026accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale, in ragionedi precedente atto impositivo notificato alla società, le imputava proquota un maggiore reddito in virtù del principio di trasparenza di cuiall’art. 5 t.u.i.r.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla C.t.p.di Agrigento che rigettava il ricorso, con sentenze confermate inappello. Avverso detta ultima la ricorrente propone ricorso percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la quale hadepositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione, dando atto non aver depositato tempestivocontroricorso.3. Nel corso del giudizio è stata comunicata alle parti proposta didefinizione accelerata alla quale è seguita istanza di fissazionedell’udienza.Con successiva memoria la contribuente ha dichiarato di averaderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle; contestualmente hadichiarato di rinunciare al ricorso e, per l’effetto, ha chiesto l’estinzionedel giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve rilevarsi che non vi è prova che le cartelleoggetto della domanda di rottamazione siano relative alla pretesatributaria di cui agli avvisi di accertamento impugnati, sicché nonsussistono i presupposti per l’estinzione e, tanto meno, per ladichiarazione di cessazione della materia del contendere la quale, peraltro, può essere pronunciata solo in caso di pagamento integrale diquanto dovuto (cfr. Cass. n. 24083/2018).In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosiritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazionedelle cartelle, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesseCons. est.

Rosanna Angarano 2Numero registro generale 11550/2017Numero sezionale 3915/2026Numero di raccolta generale 16110/2026Data pubblicazione 25/05/2026ad una pronuncia di merito, in ragione della espressa rinuncia al ricorsomanifestata dal difensore munito di procura speciale (cfr. Cass. n.34109/2022).2. Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attivitàdifensiva dell’Agenzia delle entrate.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppostiper imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributounificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inquanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizionedel ricorso (Cass., n. 31732/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, l’8 maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. Rosanna Angarano 3