Italian tax court dismisses appeal when taxpayer withdraws suit after claiming debt cancellation without proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer withdrew the appeal following a claim of debt cancellation. Although the taxpayer argued for the extinction of the dispute based on a specific debt cancellation scheme, the court found no evidence linking these cancelled debts to the specific tax assessment under review. Consequently, the court ruled that the withdrawal rendered the case moot, preventing any judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 t.u.i.r.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer withdraws a tax appeal after claiming debt cancellation, the court must verify the link between the cancelled debts and the contested assessment; if unproven, the withdrawal extinguishes the proceedings without imposing double costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,– resistente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 3579/2016,depositata il 18/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08Maggio 2026 dalla consigliera Rosanna Angarano.1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Giuseppe Cuttaia, socio di LaMadia s.n.c. di Cipriano G.L. e Cuttaia G., avviso di accertamento,Numero registro generale 11312/2017Numero sezionale 3914/2026Numero di raccolta generale 16108/2026Data pubblicazione 25/05/2026relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale, in ragione di precedentemaggiore reddito in virtù del principio di trasparenza di cui all’art. 5t.u.i.r.2.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla C.t.p. diAgrigento che rigettava il ricorso, con sentenze confermate in appello.Avverso detta ultima il ricorrente propone ricorso per cassazione neiconfronti dell’Agenzia delle entrate, la quale ha depositato atto dicostituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione, dando atto non aver depositato tempestivo controricorso.3. Nel corso del giudizio è stata comunicata alle parti proposta didefinizione accelerata alla quale è seguita istanza di fissazionedell’udienza.Con successiva memoria il contribuente ha dichiarato di averaderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle; contestualmente hadichiarato di rinunciare al ricorso e, per l’effetto, ha chiesto l’estinzionedel giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Preliminarmente, deve rilevarsi che non vi è prova che le cartelleoggetto della domanda di rottamazione siano relative alla pretesatributaria di cui agli avvisi di accertamento impugnati, sicché nonsussistono i presupposti per l’estinzione e, tanto meno, per ladichiarazione di cessazione della materia del contendere la quale, peraltro, può essere pronunciata solo in caso di pagamento integrale diquanto dovuto (cfr. Cass. n. 24083/2018).In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosiritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazionedelle cartelle, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interessead una pronuncia di merito, in ragione della espressa rinuncia al ricorsoCons. est.
Rosanna Angarano 2Numero registro generale 11312/2017Numero sezionale 3914/2026Numero di raccolta generale 16108/2026Data pubblicazione 25/05/2026manifestata dal difensore munito di procura speciale (cfr. Cass. n.34109/2022).2. Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attivitàdifensiva dell’Agenzia delle entrate.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppostiper imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributounificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inquanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizionedel ricorso (Cass., n. 31732/2018).
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, l’8 maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. Rosanna Angarano 3