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Decreto — n. 16100/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16100/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16100/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Valerio Impellizzeri-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I Di Roma, Agenzia DelleEntrate Direzione Provinciale I Di Roma Ufficio Legale-intimati-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion.127/2022 depositata il 13/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16100/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale errore di calcolo errore nella commisurazione della pena recupero dei costi condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15762/2022Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 16100/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

cato Valerio Impellizzeri-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I Di Roma, Agenzia DelleEntrate Direzione Provinciale I Di Roma Ufficio Legale-intimati-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion.127/2022 depositata il 13/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15762/2022Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 16100/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazionefinanziaria delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate debito.Così deciso in Roma, il 22/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATOMilena Balsamo