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Ordinanza — n. 16085/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax sanction appeal due to lack of reasoning on retroactive presumption application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16085/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against an administrative tax sanction, annulling the lower court's decision regarding the application of a retroactive procedural rule. The taxpayer argued that the tax authority's presumption of foreign asset availability for 2007 and 2008 was based on an illegal backward projection from 2012 data. The court found the lower court's reasoning insufficient because it merely stated the violation occurred without explaining how the specific facts supported the inference of funds for those prior years.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 2-ter d.l. n. 78/2009; Art. 4 d.l. n. 167/1990: The court must explicitly articulate the factual reasoning connecting specific circumstances to the legal presumption of foreign asset availability when applying retroactive procedural rules to prior tax periods.

Parole chiave

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retroactive procedural rule tax asset presumption backward projection illegality insufficient reasoning cassation foreign currency declaration assistenza amministrativa fiscale internazionale multe per sottrazione d'imposta doppia imposizione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 2-ter d.l. n. 78/2009
167/1990 -, contestando, tra l’altro,Numero registro generale 27727/2021Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 16085/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’applicabilità retroattiva del disposto dell’art. 12, comma 2-ter, d.l.
Art. 4 d.l. n. 167/1990
T9BIRMP00010/2019 - con il quale gli era stata comminatala sanzione amministrativa pecuniaria di € 18.608,86 per violazionedell’art. 4, comma 1, d.l.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
art. 20 d.lgs.n. 472/1997
78/2009; dell’art. 20 d.lgs.n. 472/1997, per avere ritenuto l’atto di irrogazione di sanzioni de quosoggetto al cd.

Giurisprudenza citata

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Cass, n. 34129/2025
12, comma 2, delsuddetto decreto” (Cass, n. 34129/2025; conforme, Cass., n.29639/2019).2.
Cass., n. 29639/2019
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Testo completo

07/2021, depositata il 18/6/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Bessik Lobjanisze propose opposizione avverso l’atto di irrogazionedi sanzioni n. T9BIRMP00010/2019 - con il quale gli era stata comminatala sanzione amministrativa pecuniaria di € 18.608,86 per violazionedell’art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 -, contestando, tra l’altro,Numero registro generale 27727/2021Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 16085/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’applicabilità retroattiva del disposto dell’art. 12, comma 2-ter, d.l. n.78/2009 (introdotto dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 194/2009), contemplanteil raddoppio del termine ex art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 per la notificadell’atto di contestazione della sanzione.2.

La CTP di Milano accolse il ricorso, annullando l’atto impugnato.3. La CTR della Lombardia, in sede di gravame, riformò la sentenza diprimo grado, affermando che al caso di specie doveva trovare applicazione“il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78/2009, potendol’Ufficio usufruire di tale raddoppio per accertamenti determinati conpresunzioni gravi precise e concordanti ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.167/1990” (pag. 8 della sentenza impugnata).4. Bessik Lobjanisze ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 e 24 Cost.; degli artt. 2727 e 2728 c.c.; degliartt. 4 e 6 d.l. n. 167/1990; dell’art. 12 d.l. n. 78/2009; dell’art. 20 d.lgs.n. 472/1997, per avere ritenuto l’atto di irrogazione di sanzioni de quosoggetto al cd. raddoppio dei termini ex art. 12 d.l. n. 78/2009, benchérelativo a periodi di imposta anteriori al 2009.Il motivo è infondato, sulla scorta della giurisprudenza secondo cui “leprevisioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009,conv. dalla l. n. 102 del 2009, che raddoppiano, rispettivamente, i terminidi decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sullapresunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alleprivilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli didecadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti dicontestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delledisponibilità finanziarie detenute all'estero, hanno natura procedimentale eNumero registro generale 27727/2021Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 16085/2026Data pubblicazione 25/05/2026non sostanziale; ne consegue che tali previsioni si applicano anche per iperiodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009),quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati inStati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dallaapplicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, delsuddetto decreto” (Cass, n. 34129/2025; conforme, Cass., n.29639/2019).2.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per averarticolato una motivazione meramente apparente, non dando “conto delragionamento che ha condotto all’affermazione del rilievo probatoriodell’unico documento su cui si fonda l’atto impugnato anche conriferimento agli anni 2007 e 2008, affermando solo apoditticamente che ilSig. Lobjanisze avrebbe violato l’obbligo di compilazione del quadro RW”(pag. 19 del ricorso per cassazione).Il motivo è fondato.Il ricorrente aveva sostenuto - con prospettazione accolta dai giudici diprime cure - che la circostanza che egli detenesse investimenti inSvizzera, negli anni 2007 e 2008 (la quale rappresenta il presuppostodell’obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi)fosse stata arbitrariamente desunta dall’Agenzia delle Entrate all’esito diun ragionamento presuntivo illegittimo, siccome fondato sulla mera“proiezione all’indietro” di circostanze accertate per l’anno 2012.

Nellasentenza impugnata e nel ricorso per cassazione (pag. 6) - pur facendoimpropriamente menzione di un non proposto appello incidentale - si dàconto dell’avvenuta riproposizione di tale questione (assorbita in primogrado) da parte del contribuente. Nel controricorso sono illustrati glielementi che erano stati valorizzati dall’Amministrazione finanziaria pergiungere all’accertamento in discorso (omissione della dichiarazione deiredditi del 2007; apertura, in tale anno, del conto corrente svizzero; entitàNumero registro generale 27727/2021Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 16085/2026Data pubblicazione 25/05/2026della relativa disponibilità economica).

Ebbene, nessuna argomentazioneviene spesa, al riguardo, nella motivazione della sentenza impugnata, che(si veda, in particolare, la seconda parte di pag.

9) si limita a dare perscontato che il Lobjanisze avesse violato l’obbligo ex art. 4 d.l. 167/1990(“sicché, avendo il contribuente sig. Bessik violato tale obbligo, divieneoperante la presunzione legale relativa di cui all’art. 12, comma 2, del D.L.78/2009 (…)”). La motivazione è, pertanto, inesistente sul punto,dovendosi conseguentemente cassare, in parte qua, la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaLombardia affinché espliciti il ragionamento presuntivo (muovendo, quindi,dall’indicazione delle relative circostanze di fatto) attraverso il quale siapossibile inferire la sussistenza in capo al contribuente, per gli anni 2007 e2008, di disponibilità finanziarie suscettibili di dichiarazione ex art. 4 deld.l. 167/1990.

P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del processo dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno