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Ordinanza — n. 16075/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares nullity of tax court judgment for lack of necessary joinder of silent partner in original assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16075/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lower tax court judgment null due to a failure to properly join the silent partner as a necessary co-litigant. The appellant argued that silent partners are not liable for corporate VAT and IRAP, yet the tax authority had already issued assessments against the company. The court ruled that the unitary nature of the tax assessment under the relevant tax code mandates a necessary joinder of all partners, regardless of the company's legal form at the time of the original audit.

Regesto Legislator

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Art. 40 DPR 600/1973; Art. 5 DPR 917/1986: The unitary nature of the tax assessment and the consequent allocation of income among partners establishes a necessary joinder of the company and all partners, including silent partners, as a prerequisite for the validity of the tax proceeding.

Parole chiave

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necessary joinder of parties silent partner liability unitary tax assessment nullity of tax judgment IRAP and VAT liability tax litigation joinder litisconsorzio necessario

Disposizioni normative citate

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Art. 40 DPR 600/1973
Art. 5 DPR 917/1986
19 d.lgs. 546/1992 e dell’art.
Art. 2313, co. 1 c.c.
– Con l'unico motivo, articolato in più censure, si deduce laviolazione dell’ art. 2313 c.c.
Art. 383, comma 3 c.p.c.
Art. 62, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Art. 385, comma 3 c.p.c.
art. 2313 c.c
– Con l'unico motivo, articolato in più censure, si deduce laviolazione dell’ art. 2313 c.c.
art. 19 d.lgs. 546/1992
- violazionedell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art.
art. 100 c.p
546/1992 e dell’art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 14815/2008
Cass. n. 33260/2024
917 del 1986, senza che assuma per tale ragionerilevanza la trasformazione, in corso di causa, dell'ente in società dicapitali (Cass. n. 33260/2024; Cass.
Cass. n. 7026/2018
33260/2024; Cass. n. 7026/2018).Numero registro generale 11312/2021Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16075/2026Data pubblicazione 25/05/2026Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti principi didiritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’interogiudizio.2.
Sez. Un. n. 14815/2008
Sez. Un. n. 14815/2008).Nel processo tributario sussiste un litisconsorzio necessario trasocietà di persone e soci, compresi gli accomandanti, stantel'unitarietà dell'accertamento dei relativi redditi ai sensi dell'art.

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Testo completo

eppe Sangiovanni-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 4911/2020, depositata il 19 ottobre2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 Febbraio2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.Numero registro generale 11312/2021Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16075/2026Data pubblicazione 25/05/20261. – In data 24 novembre 2016, in ragione della pregressaqualità di socia accomandante, la contribuente riceva lanotificazione di due avvisi di accertamento relativi all’annod’imposta 2012.

Tali avvisi erano scaturiti dall’accertamentobancario ex art. 32 del d.P.R. 600/72 a seguito del processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 16febbraio 2015 nei confronti della società Farmacia S. Antoniodott.ssa Di Martino Teresa Sas. In particolare tali avvisi diaccertamento erano: n. TF502AD04533/2016 inerente IVA-IRAPalla "Farmacia S. Antonio dott.ssa Di Martino Teresa Sas", C.F.06681251218 con sede in Torre del Greco alla via Nazionale n. 58,il quale accertava per l’anno 2012 ricavi sociali non contabilizzatiper euro 13.555.228,81 e le conseguenti maggiori imposte Iva edIrap, liquidando le stesse in capo alla "Farmacia S. Antonio dott.ssaDi Martino Teresa Sas, oltre sanzioni ed interessi; n.TF501AD04956-2016 che scaturiva dalla partecipazione delladott.ssa Caccavaie Antonella, nella qualità di socio accomandantecon quota dello 0,20%, alla detta Farmacia S. Antonio dott.ssa DiMartino Teresa Sas; n. TF502AD04533/2016 per la stessa annualità2012, dal quale sarebbe emerso un maggior reddito d'impresa pereuro 13.537.186,81.In conseguenza di tale accertamento societario con l’avviso diaccertamento TF501AD04956/2016, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.917/1986 e dell’art. 41 bis del d.P.R. 600/73, l'Agenzia delleentrate attribuiva, pro quota, alla Caccavale Antonella un maggiorreddito imponibile IRPEF per euro 27.074,00, importo che sommatoa quanto già dichiarato per l'anno 2012, aveva comportato che unarideterminazione del reddito della Caccavale in complessivi euro56.916,00 e, di conseguenza, l’accertamento di maggiori imposteNumero registro generale 11312/2021Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16075/2026Data pubblicazione 25/05/2026per:

Irpef euro 11.138 oltre euro 1.130,76 per interessi;addizionale regionale euro 549,00, oltre interessi euro 65,59;addizionale comunale euro 109,00, oltre interessi euro 13,02;sanzioni pecuniarie per euro 10.616,40.In seguito alla notifica di tali atti tributari, la contribuenteincardinava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diNapoli due distinti giudizi.L'Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 2679/2018, depositata in data 15 marzo2018, resa nei giudizi riuniti, la Commissione tributaria provincialedi Napoli rigettava entrambi i ricorsi.2.

– Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto diappello.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 4911/2020, depositata il 19 ottobre 2020, laCommissione tributaria regionale della Campania dichiaravacessata la materia del contendere sull'impugnativa relativaall'accertamento n. TF501D4956/2016 e rigettava l'appello riguardoall'accertamento n. TF502AD04533/2016.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

– Con l'unico motivo, articolato in più censure, si deduce laviolazione dell’ art. 2313 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2291 e2304 c.c. sotto il profilo dell’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c. - violazionedell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c. sotto il profilodell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. Al riguardo, si evidenzia innanzituttoNumero registro generale 11312/2021Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16075/2026Data pubblicazione 25/05/2026che, contrariamente a quanto affermato nell’avviso di accertamentoTF502AD04533/2016 e dalla sentenza della Commissione tributariaregionale, il socio accomandante, quale la ricorrente, non era e nonè in alcun modo responsabile per i debiti Irap (che con il decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha sostituito l’Ilor) ed Ivadella società in quanto nell’ordinamento tributario non vi è alcunanorma che preveda la responsabilità per tali imposte del socioaccomandate o che deroghi la previsione generale dell’articolo2313, co. 1, c.c. , secondo cui i soci accomandanti rispondonolimitatamente alla sola quota conferita.1.1.

– Preliminarmente va dichiarata la nullità della sentenza.Nel processo tributario, e per vero da tempo, questa Corteritiene che l’unicità dell'atto di accertamento (d.P.R. n. 600 del1973, art.

40) e la consequenzialità del riparto tra i soci (ex art. 5d.P.R. n. 917 del 1986), costituiscono il presupposto unitario, chedetermina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessariooriginario, anche se all’attività di accertamento non sia seguita lanotifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati (società esoci). Di conseguenza il ricorso proposto anche da uno soltanto deisoggetti interessati destinatario di un atto impositivo, apre lastrada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito inprimo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (pertutte, Cass.

Sez. Un. n. 14815/2008).Nel processo tributario sussiste un litisconsorzio necessario trasocietà di persone e soci, compresi gli accomandanti, stantel'unitarietà dell'accertamento dei relativi redditi ai sensi dell'art. 5del d.P.R. n. 917 del 1986, senza che assuma per tale ragionerilevanza la trasformazione, in corso di causa, dell'ente in società dicapitali (Cass. n. 33260/2024; Cass. n. 7026/2018).Numero registro generale 11312/2021Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 16075/2026Data pubblicazione 25/05/2026Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti principi didiritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’interogiudizio.2.

– Essendosi al cospetto di una nullità del processo per laquale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti algiudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383,comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alla Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversacomposizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio,previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortipretermessi.Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese processualidel presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.Mpronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli, cui demanda anche diprovvedere sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 Febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria Nonno