Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16073/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16073/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16073/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controBasile Michele, Basile Filippo, Basile Simone, rappresentati e difesidall'avvocato Antonio De Sarno unitamente all’avvocato Giuseppe DiMonda-controricorrenti-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Basile Carmine-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diCampania n.1671/2025 depositata il 24/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18021/2025Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 16073/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16073/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18021/2025Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 16073/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
mancato anticipo delle spese spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario spese di difesa accollo delle spese procedurali controprestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controBasile Michele, Basile Filippo, Basile Simone, rappresentati e difesidall'avvocato Antonio De Sarno unitamente all’avvocato Giuseppe DiMonda-controricorrenti-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Basile Carmine-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diCampania n.1671/2025 depositata il 24/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18021/2025Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 16073/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei contribuenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione infavore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano