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Ordinanza — n. 16065/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court corrects a clerical error in the losing party's name and orders cost allocation with attorney fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16065/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the pluralization of the losing parties. The appellant argued that the single form 'controricorrente' failed to properly reflect the two opposing agencies and omitted the statutory deduction of attorney fees. The court ruled that the error was material and corrected the text to list both agencies and include the fee deduction, mandating the clerical update.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A material error in the designation of parties or the omission of statutory fee deductions in a cassation judgment must be corrected ex officio to ensure the legal effect of the decision aligns with the substantive ruling.

Parole chiave

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material error correction party designation plural attorney fee deduction cost allocation clerical amendment cassation procedure ex officio correction procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
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Testo completo

ntato e difeso dall'avvocato PAOLO DI GRAVIO-già ricorrente-controAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE-già controricorrenti-relativamente all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.21635/2025 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi.Rilevato che:1. L’Avv. PAOLO DI GRAVIO ha proposto istanza di correzione di erroremateriale dell’ordinanza n. 21635/2025 depositata da questa Corte in data28/07/2025, con la quale è stato così deciso:

«La Corte accoglie il quartoNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della società contribuente;condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»2.

Il ricorrente rileva, in particolare, che la statuizione di condanna alpagamento delle spese di lite liquidate per il giudizio di legittimità nonreca la distrazione in favore del procuratore antistatario, sebbeneformalmente richiesta nel ricorso.Considerato che:1. L’istanza di correzione deve essere accolta, dal momento che, nelricorso in cassazione, per Dibeol Ecologica s.r.l. l’avv. PAOLO DI GRAVIOaveva chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratoreantistatario.1.1. Considerato che la correzione dell’errore materiale può essere fattaanche d’ufficio e che dalla lettura dell’ordinanza n. 21365/2025 risulta chesi siano costituite sia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che l’Agenziadelle Dogane e dei Monopoli di Stato deve essere corretto (anche) l’erroremateriale che vede indicata la controricorrente (al singolare), anziché lecontroricorrenti (al plurale).

P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.21635/2025, pubblicata il 28/07/2025, laddove è scritto:«condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseNumero registro generale 17585/2025Numero sezionale 4181/2026Numero di raccolta generale 16065/2026Data pubblicazione 25/05/2026borsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le speserelative ai gradi di merito del presente giudizio.»si legga invece:«condanna le controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratoreantistatario avv.

PAOLO DI GRAVIO; dichiara compensate tra le parti lespese relative ai gradi di merito del presente giudizio.»Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino