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Decreto — n. 16052/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16052/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16052/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio d'Ottavio unitamenteall’avvocato Pasquale De Rosa-ricorrente-controCava Francesco Gabriele Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Palma unitamente all’avvocato Carmine Bernardo-controricorrente-nonché controCava Francesco Gabriele Antonio-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.481/2022 depositata il 10/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16052/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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deposito tardivo versamento dell'anticipo delle spese condono delle spese procedurali tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8828/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 16052/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio d'Ottavio unitamenteall’avvocato Pasquale De Rosa-ricorrente-controCava Francesco Gabriele Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Palma unitamente all’avvocato Carmine Bernardo-controricorrente-nonché controCava Francesco Gabriele Antonio-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.481/2022 depositata il 10/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8828/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 16052/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi