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Decreto — n. 16046/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16046/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16046/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Castioni-ricorrente-controRegione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio-controricorrente-nonché controGiunta Regionale Della Campania - in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.4444/2024 depositata il 10/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16046/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale sanatoria del vizio procedurale condono delle spese procedurali difetto formale di procedura ammende per infrazione procedurale procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 4371/2025Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 16046/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Castioni-ricorrente-controRegione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio-controricorrente-nonché controGiunta Regionale Della Campania - in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.4444/2024 depositata il 10/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 4371/2025Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 16046/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi